Sei in: Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica > Fibrosi Cistica > Commenti di esperti > Cosa cambia dopo la sentenza della Corte Costituzionale sulla Legge 40/2004 per la Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)
22/06/2009
Fallito nel 2005, per mancanza di un numero sufficiente di pareri favorevoli, il referendum che chiedeva l'abrogazione della Legge 40/2004, nel corso degli anni si sono moltiplicati i ricorsi da parte di coppie infertili e con problemi di patologie genetiche. Tra tutti il più importante è stato quello presentato al Tar (Tribunale Amministrativo Regionale) del Lazio che nel gennaio 2008 ha bocciato alcuni aspetti delle Linee Guida della Legge 40.
E' stato proprio il Tar del Lazio a chiedere poi alla Corte Costituzionale di pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di alcune norme, in particolare dell'art. 14 (commi 2 e 3) della legge 40/04, nella parte in cui decide che gli embrioni che la coppia può avere attraverso PMA non siano più di tre e che debbano tutti e tre essere contemporaneamente sottoposti ad impianto nell'utero della donna.
Secondo la sentenza della Corte, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 13 maggio scorso, il numero degli embrioni non è più fisso, ma "non deve essere superiore a quello strettamente necessario". Inoltre è abolito l'obbligo del loro impianto contemporaneo, perchè questo obbligo non tutela la salute della donna e del concepito. Se non vi è più il vincolo del numero fisso stabilito dalla legge, la possibilità di crioconservazione (conservazione in azoto liquido) degli embrioni diventa una questione ancora più cruciale. Sempre secondo questa sentenza, la crioconservazione rimane vietata in linea di principio (comma 1 dell'articolo 14 della legge), ma non può operare nei confronti di quelle donne che abbiano bisogno di più di tre embrioni. Questo significa, anche se non esplicitamente, che la crioconservazione diventa possibile. Apertura, sempre non esplicita, anche alla diagnosi genetica preimpianto, quando sia finalizzata a dare informazioni alla coppia infertile sullo stato di salute degli embrioni. Embrioni diagnosticati non sani possono essere quindi crioconservati e non trasferiti, almeno fino al momento in cui si possa effettuare una terapia sugli stessi, a salvaguardia della salute del feto e della madre.
Le società scientifiche italiane che si occupano di medicina della riproduzione (CECOS, SIA, SIdR, SIERR e altre ) si sono mosse dopo la sentenza con l'intento di interpretarne e precisarne il significato e si sono pronunciate sottolineneando la necessità che il numero degli embrioni producibili possa e debba essere stabilito dal medico e dalla donna insieme. E che la decisione possa/debba essere presa sulla scorta delle esperienze scientifiche finora raccolte, che permettono una personalizzazione del piano terapeutico anti-infertilità per ciascuna coppia e una definizione individualizzata del numero ottimale di embrioni necessari ad ottenere la gravidanza. Questa definizione risponde sempre all'obbiettivo di limitare al massimo il numero di embrioni sottoposti a crioconservazione, ma cerca contemporaneamente di assicurare la massima possibilità di successo di gravidanza.
Rimane comunque inalterata, anche dopo la sentenza della Consulta, la norma secondo cui solo le coppie infertili possono accedere alla procreazione medicalmente assistita e alla (ora possibile) diagnosi genetica preimpianto. Non si capisce peraltro quali sviluppi avranno le richieste delle coppie che sono fertili ma portatrici di mutazioni genetiche, che sono quelle in cui la stessa diagnosi genetica dell'embrione troverebbe indicazione.
[ G.Borgo]