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Deduzioni fiscali

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NUOVE DEDUZIONI FISCALI per erogazioni liberali a favore delle ONLUS e DESTINAZIONE 5 PER MILLE dell'imposta IRPEF a Fondazioni ONLUS con finalità di ricerca.

Deduzioni fiscali

La Legge n. 80 del 14 maggio 2005, che ha convertito il decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, nell'articolo n. 14, dispone la nuova regolamentazione sulla deducibilità fiscale delle erogazioni liberali effettuate dopo il 17 marzo 2005.

A partire dal periodo d'imposta 2005 è possibile, sia per imprese che per persone fisiche, dedurre le donazioni effettuate a favore di Onlus, associazioni di promozione sociale e fondazioni nella misura del 10% del reddito imponibile e fino a un massimo di 70.000 ¤ l'anno.

Resta ferma la facoltà di applicare le precedenti disposizioni di legge per le erogazioni liberali che prevedono detrazioni IRPEF nella misura del 19%, da calcolare su importo massimo di 2.065,83 euro per le persone fisiche o deduzioni dal reddito di un importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2% del reddito dichiarato per le imprese.
La scelta è alternativa e deve rimanere ferma per tutto il periodo d'imposta.

I soggetti beneficiari delle deduzioni di cui alla Legge n. 80 sopra richiamata possono essere:
- Persone fisiche soggette all'IRPEF;
- Enti soggetti all'IRES.
Gli ultimi sono i soggetti richiamati dall'articolo 73 del TUIR e, in particolare, società ed enti commerciali e non commerciali.

Le donazioni possono essere effettuate a favore di:
- ONLUS, Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460);
- Associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale (articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000 n. 383);
- Fondazioni e associazioni (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) riconosciute, con personalità giuridica, aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico.

Tra le ONLUS, le donazioni alle quali consentono le detrazioni di cui sopra, figura la Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica.

Le erogazioni in denaro a favore delle associazioni o fondazioni non-profit devono essere effettuate avvalendosi di specifici sistemi di pagamento: bonifici bancari, ufficio postale, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Il vincolo è fissato per avere effettiva documentazione dell'avvenuta donazione.


Cinque per mille alla ricerca scientifica

La legge finanziaria (Legge 23 dicembre 2005 n. 266, articolo 1, comma 337) ha previsto per l'anno 2006, a titolo sperimentale, la destinazione, in base alla scelta del contribuente, di una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a finalità di:

1- sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle associazioni di promozione sociale e di altre fondazioni e associazioni riconosciute (art. 1, comma 337, lettera a) L. 266/05);
2- finanziamento della ricerca scientifica e delle università (art. 1, comma 337, lettera b) L. 266/05);
3- finanziamento della ricerca sanitaria (art. 1, comma 337, lettera c) L. 266/05)
4- attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente (art. 1, comma 337, lettera d) L. 266/05).

Il contribuente può destinare la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), relativa al periodo di imposta 2005, apponendo la firma in uno dei quattro appositi riquadri che figurano sui modelli di dichiarazione (CUD 2006; 730/1- bis redditi 2005; UNICO persone fisiche 2006). E' consentita una sola scelta di destinazione.

Per quanto riguarda i soggetti di cui alle lettere a) b) e c), oltre alla firma, il contribuente deve indicare il codice fiscale dello specifico soggetto cui intende destinare direttamente la quota del 5 per mille.
I contribuenti che hanno solo reddito da lavoro dipendente o da pensione devono indicare la propria opzione, nell'apposito spazio (con codice fiscale della Fondazione) sulla certificazione (CUD) rilasciata dal datore di lavoro o dall'ente che eroga la pensione, cui il documento va trasmesso al fine di poter esercitare il proprio diritto all'opzione.

La scelta di destinazione del 5 per mille e quella dell'8 per mille, di cui alla legge n. 222 del 1985, non sono in alcun modo alternative fra loro, cioè il contribuente può destinare sia il 5 per mille alla ricerca sia l'8 per mille alle Chiese.

La Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica - Onlus rientra a pieno titolo nelle organizzazioni per le quali è prevista la destinazione del 5 per mille (categoria 1, di cui sopra). Al fine di destinare sicuramente tale quota alla Fondazione FFC, è necessario indicare nell'apposito spazio il codice fiscale della Fondazione: 93100600233