FFC - Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica - onlus Cinque per mille alla Fondazione FC

Statuto

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Statuto

(Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione N. 12 del 29.06.98 per effetto dell'emanazione del Decreto Legislativo n. 460 del 4.12.1997)

Denominazione

Art. 1
E' costituita ai sensi degli artt. 14 e seguenti del C.C., una Fondazione con la denominazione "FONDAZIONE PER LA RICERCA SULLA FIBROSI CISTICA" - organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)

Sede

Art. 2
La Fondazione ha sede in Verona, Piazzale Aristide Stefani n. 1

Scopi

Art. 3
La Fondazione, che non fine di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, ha come scopo lo svolgimento di attività nei settori dell'assistenza sanitaria e sociale, della ricerca scientifica e della formazione. In particolare lo scopo consiste in:
promuovere la ricerca di base e applicata sulla fibrosi cistica;
favorire la formazione di ricercatori e operatori di cura per la fibrosi cistica;
contribuire alla gestione del Centro Regionale Veneto Fibrosi Cistica, compreso il suo laboratorio di ricerca o di altre istituzioni nazionali o regionali in convenzione con l'Azienda Ospedaliera di Verona o altri enti;
attuare e sostenere ogni iniziativa utile alla cura e all'assistenza dei malati di fibrosi cistica.
La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Per raggiungere lo scopo sociale la Fondazione, tra l'altro:
promuove iniziative di studio e di ricerca sperimentale direttamente o in regime convenzionale, preferibilmente con Istituzioni Pubbliche;
svolge un'azione di informazione e divulgazione atta a suscitare interesse, solidarietà e partecipazione sui problemi che rientrano nello scopo sociale;
realizza e conduce, direttamente o in regime convenzionale, preferibilmente con Istituzioni Pubbliche, attività di ricerca, formazione, assistenza;
attua iniziative di sostegno a favore di organismi di volontariato e si avvale della loro collaborazione.

Patrimonio

Art. 4
Per il perseguimento dei propri fini istituzionali la Fondazione sarà dotata di un fondo costituito:
dai beni patrimoniali conferiti a titolo di liberalità o messi a disposizione della Fondazione e indicati nell'atto costitutivo (fondo patrimoniale iniziale);
da tutti i beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti privati o pubblici, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni e i contributi di cui sopra, siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini della Fondazione. I versamenti al fondo di dotazione sono comunque a fondo perduto, non sono, quindi, rivalutabili, né ripetibili in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento o estinzione della Fondazione, recesso o esclusione.

Entrate

Art. 5
Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti entrate:
redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 4
ogni eventuale contributo o sovvenzione da parte di terzi, enti pubblici o privati, destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati ad incremento del patrimonio.

Esercizio finanziario

Art. 6
L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è fatto obbligo di redigere un bilancio o un rendiconto annuale.
Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente per l'approvazione del bilancio o rendiconto dell'esercizio precedente.
Il bilancio o rendiconto deve restare depositato presso la Sede della Fondazione nei 15 giorni che precedono la riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copia è soddisfatta dalla Fondazione a spese del richiedente.
Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che, per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
La Fondazione ha l'obbligo di reimpiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Organi della Fondazione

Art. 7
Sono Organi della Fondazione:
Il Presidente della Fondazione
Il Consiglio di Amministrazione
Il Comitato di Consulenza Scientifica
L'Organo di Revisione Contabile

Consiglio di amministrazione

Art. 8
La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque e un massimo di venti membri.
Inizialmente il Consiglio di Amministrazione è costituito dalle persone fisiche e dai rappresentanti degli enti o istituzioni che hanno promosso e curato la nascita della Fondazione.
Essi rappresentano il gruppo dei fondatori e rimangono in carica senza alcun limite di durata, salva la sostituzione dei rappresentanti degli Enti in relazione alla decadenza dall'incarico rivestito presso gli enti da essi rappresentati.
Successivamente, il Consiglio di Amministrazione potrà nominare, mediante cooptazione, altri membri del consiglio di Amministrazione, fino ad un massimo di 14 (quattordici) tra coloro che, in proprio o in rappresentanza di enti, aziende o istituzioni, si impegnino a sostenere finanziariamente la Fondazione od a contribuire con un apporto qualificato al raggiungimento delle finalità statutarie.
La durata in carica di questi Consiglieri è limitata nel tempo in conformità alla decisione del Consiglio di Amministrazione.
I Membri del Consiglio di Amministrazione che partecipano ad esso, sia in proprio, che in qualità di rappresentanti di enti, aziende, istituzioni, hanno diritto ad un solo voto.

Art. 9
I fondatori che fanno parte del Consiglio di Amministrazione sono:
FAGANELLI VITTORIANO in proprio e nella sua veste di Presidente dell'Associazione Veneta per la lotta contro la Fibrosi Cistica
ROMANO MICHELE in proprio e nella sua veste di Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Verona
GIORDANO VERONESI nella sua veste di Presidente dell'Associazione Industriali della Provincia di Verona
DELAINI CARLO
MARZOTTO MATTEO
MASTELLA GIOVANNI

Art. 10
Il Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei voti dei suoi membri, nomina al suo interno un Presidente della fondazione e uno o due Vice Presidenti che durano in carica il periodo fissato all'atto della nomina e sono rieleggibili.
Il Segretario della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione anche tra persone non facenti parte della Fondazione

Art. 11
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto annuale, come previsto dal precedente art. 6, ed ogni qual volta il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 12
Spetta la Consiglio di Amministrazione fissare le direttive generali alle quali deve attenersi il Presidente nell'esercizio dei poteri di ordinaria gestione di cui all'art. 22, nonché esercitare i poteri di straordinaria amministrazione della Fondazione ed approvare il bilancio o rendiconto annuale.

Art. 13
La convocazione è fatta dal Presidente, con invito scritto da inviare, con raccomandata o con altro messo idoneo ad assicurarne il ricevimento a tutti i Consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare

Art. 14
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza di tutti i membri in prima convocazione, con la presenza di almeno tre membri in seconda convocazione.

Art. 15
Le deliberazioni per tutti gli atti di ordinaria amministrazione dovranno ottenere il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 16
Per gli atti di straordinaria amministrazione occorrerà il voto favorevole di almeno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Art. 17
In via esemplificativa e non tassativa saranno ritenuti di straordinaria amministrazione gli atti relativi a:
acquisizione di beni immobili e accettazione eredità, legati a donazioni
istituzione di strutture di assistenza e ricerca per la fibrosi cistica
modifica dello Statuto
scioglimento della Fondazione e presentazione di istanza al Presidente del tribunale per nomina liquidatore.

Art. 18
Delle deliberazioni verranno redatti i relativi verbali che saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della Fondazione e conservati in appositi registri, esse saranno visibili per chiunque ne abbia motivato interesse e ne faccia istanza. Le copie sono fatte dalla Fondazione a spese del richiedente.

Art. 19
I Componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo non percepiranno alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni dell'ufficio e nell'espletamento dei compiti assegnati.

Presidente

Art. 20
Spetta al Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Spettano, inoltre, al Presidente, ed in sua assenza ed impedimento, al Vice Presidente, tutti i poteri di ordinaria gestione della Fondazione secondo le direttive fissate dal Consiglio di Amministrazione ed in particolare:
convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo;
dare esecuzione alle deliberazioni dei suddetti organi e vigilare sul buon funzionamento amministrativo della Fondazione;
predisporre il bilancio o il rendiconto annuale da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
curare l'osservanza dello statuto;
esercitare le altre attribuzioni conferitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Comitato esecutivo

Art. 21
Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto di membri scelti dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri. Presiede il Comitato Esecutivo il Presidente della Fondazione.

Comitato di consulenza scientifica

Art. 22
Il Comitato di Consulenza Scientifica è costituito da tre membri che vengono scelti dal Consiglio di Amministrazione tra esperti nel campo della ricerca biomedica e clinica. Essi dureranno in carica tre anni.
Il Comitato formulerà un regolamento per il suo funzionamento, che verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato ha la funzione di assistere il Consiglio di Amministrazione nella formulazione e valutazione dei programmi di attività della Fondazione.

Organo di revisione contabile


Art. 23
L'Organo di Revisione Contabile può essere costituito da un Revisore Unico o da un Collegio composto da tre membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione.
Esso provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo parere mediante apposite relazioni sul Bilancio o Rendiconto annuale, effettua verifiche di cassa.
L'Organo di Revisione Contabile può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
L'Organo di Revisione Contabile dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Scioglimento

Art. 24
Qualora divenisse impossibile raggiungere lo scopo per cui si è costituita la Fondazione, oppure qualora il patrimonio divenisse insufficiente, la Fondazione verrà posta in liquidazione con la nomina di un liquidatore demandata al Presidente del Tribunale di Verona su istanza del Consiglio di Amministrazione.
In caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio residuo, pagate tutte le passività, sarà devoluto ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di Controllo di cui all'art. 3, comma 190 della L. 23.12.1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta per legge.

Clausola Compromissoria

Art. 25
Per ogni controversia in merito alla interpretazione ed applicazione del presente Statuto, le parti sin d'ora decidono di affidarsi ad un Collegio Arbitrale, scelto dal Presidente del Tribunale di Verona, il quale giudicherà ex bono et equo, ed il cui lodo sarà inappellabile.

Art. 26

Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla legislazione vigente in materia di fondazioni.