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7 Marzo 2018

Una giovane con FC aspira al ruolo di insegnante in scuola pubblica: l’invalidità civile costituisce ostacolo?

Autore: Carla
Domanda

Salve a tutti. Ho 26 anni e sono affetta da fibrosi cistica. Vorrei diventare professoressa di italiano nelle scuole pubbliche e per questo sto portando a termine la laurea magistrale. A breve farò richiesta per l’invalidità civile del 100%, che fino ad oggi non avevo mai fatto. Mi sorge un dubbio atroce: potrò essere ammessa ai concorsi pubblici per entrare a insegnare nella scuola pubblica con l’invalidità della fibrosi cistica? Grazie mille per il vostro aiuto.

Risposta

Né la semplice diagnosi di fibrosi cistica (FC), né il solo 100% di invalidità civile impediscono, di per sé, la possibilità di essere assunti, lo svolgimento di un’attività lavorativa sia essa pubblica che privata, la partecipazione a bandi e concorsi pubblici.

La Pubblica Amministrazione, infatti, è tenuta ad assumere persone con disabilità nella quota d’obbligo prevista dalla normativa (l’art. 3 della legge 68/99 prevede che i datori di lavoro, sia pubblici che privati, sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori invalidi con riconoscimento di invalidità superiore al 45%) e a osservare precisi vincoli in tema di procedure per le assunzioni presso le PPAA (in conformità a quanto previsto dall’art. 35 del Decreto Legislativo n. 165/2001); tra le modalità per effettuare le assunzioni vi sono i concorsi pubblici, che sono espletati direttamente dall’ente o amministrazione che deve assumere. Ma andiamo per gradi, così da comprendere al meglio le disposizioni di legge e i diritti ad esse riconducibili.

Prima di tutto è sempre utile conoscere la definizione di legge di invalido civile, ovvero “colui che per menomazioni congenite o acquisite, fisiche o psichiche, abbia subito una riduzione permanente della capacità lavorativa di almeno un terzo”; in questo senso, un malato di fibrosi cistica può essere considerato un invalido civile. L’invalidità civile, con relativa riduzione della capacità lavorativa, è espressa in percentuale ed è determinata in base ad apposite “Tabelle indicative delle percentuali di invalidità” approvate con decreto del Ministero della Salute del 5 febbraio 1992.

Nel 2015, con l’emanazione da parte dell’Inps delle Linee Guida denominate “Contributo tecnico scientifico per l’accertamento degli stati invalidanti in Fibrosi Cistica”, nate a seguito di un’accurata analisi dell’argomento e un confronto costante con la Lega Italiana Fibrosi Cistica onlus, l’Istituto ha ritenuto che nella valutazione della persona adulta affetta da fibrosi cistica, “…anche in presenza di interessamento polmonare esclusivo al pari di quanto previsto in forza del cod.6430: fibrosi cistica del pancreas con pneumopatia cronica…debba riconoscersi una condizione di totale invalidità nella misura del 100% ”. In tal modo l’Istituto ha voluto dare risalto al fatto che “… nel paziente con fibrosi cistica polmonare il mantenimento di accettabili parametri di funzionalità respiratoria è pur sempre il risultato di un impegno terapeutico che la patologia richiede, preventivo e riabilitativo quotidiano che di per sé stesso incide pesantemente sulla capacità lavorativa”.

Pertanto la persona adulta in possesso di diagnosi di FC viene oggi riconosciuta invalida civile al 100%. Nei verbali di invalidità civile, al fianco del 100% riconosciuto, viene anche aggiunta la dicitura “inabile al lavoro”; si tratta di una terminologia fuorviante e piuttosto datata e si riferisce, in realtà, a una valutazione della capacità lavorativa in senso astratto; i criteri di misurazione dell’invalidità civile, infatti, risalgono al 1971.
Il diritto al lavoro per le persone con disabilità è invece garantito da una normativa più recente, la Legge n.68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, che si integra con il riconoscimento dell’invalidità civile garantendo alla persona di conoscere le proprie capacità lavorative residue. Ricordiamo che la fibrosi cistica non danneggia in alcun modo le capacità intellettive e non si manifesta sull’aspetto fisico né alla nascita né in seguito, pertanto a limitare la capacità lavorativa è la condizione di salute del paziente e l’espressione della patologia al momento della valutazione medico legale inerente la L.68/99, dove la Commissione esaminatrice per il collocamento mirato, come indicato anche nelle Linee Guida Inps del 2015, “deve porgere la massima attenzione nell’indicare tutte le eventuali condizioni lavorative che possono concausare una evoluzione sfavorevole della patologia, come ad esempio ambienti lavorativi con presenza di agenti infettivi patogeni, contatto con animali, mansioni di front-office, turnazioni con lavoro notturno, ecc… od ostacolare le necessità terapeutiche quotidiane del paziente”.

Inoltre, anche la Legge 104/92 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” tutela la persona riconosciuta portatrice di handicap alla quale, come indicato all’all’art.8 comma 1 è garantito l’inserimento e l’integrazione sociale … che …si realizzano mediante… [lettera f] misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi diversificati. Le persone affette da fibrosi cistica hanno diritto al riconoscimento dello stato di handicap e pertanto di beneficiare della normativa.

Nel dettaglio di quanto chiesto dalla giovane nella sua domanda, è bene sottolineare come:
l’art 16 – comma 1 della legge 68/99 preveda che le persone con disabilità possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi e che, a tal fine “i bandi di concorso prevedano speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri”.
L’art. 20 della legge 104/1992 prevede invece che la persona con disabilità sostenga le prove d’esame nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni con l’uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap. Detto articolo è stato modificato dal Decreto Legge n. 90/2014 (cosiddetto Decreto Semplificazioni convertito dalla legge n. 114/2014) con l’aggiunta del comma 2-bis in cui si prevede che una persona con invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista nel concorso pubblico.
Per l’accesso all’impiego pubblico della persona disabile è richiesta inoltre l’idoneità specifica per singole funzioni: l’art. 16 – comma 3 della legge 68/99 prevede che “salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono abrogate le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego”. L’unica certificazione medica che può essere richiesta per l’accesso all’impiego pubblico della persona con disabilità è la certificazione attestante l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire oppure di compatibilità delle residue capacità lavorative con le specifiche mansioni da svolgere, di cui abbiamo parlato pocanzi.
Infine, si ricorda che l’iscrizione nelle liste speciali del collocamento obbligatorio è un presupposto indispensabile per la partecipazione al concorso e, pertanto, anche lo stato di disoccupazione. Infatti, l’art. 7 – comma 2 della legge n. 68/99, relativamente all’assunzione di persone disabili attraverso il concorso pubblico, specifica che “i disabili iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8 hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d’obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.
Dott.ssa Vanessa Cori Assistente Sociale, Lega Italiana Fibrosi Cistica Onlus, Roma


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