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18 Aprile 2017

Si deve sempre adattare l’autovettura quando viene acquistata con le agevolazioni della legge 104?

Autore: Francesco
Argomenti: Assistenza sociale
Domanda

Ho acquistato un auto con legge 104. Il rivenditore mi ha detto che devo istallare una cintura a cinque punti altrimenti non accettano la pratica.

Risposta

Le agevolazioni fiscali nel settore auto per i soggetti con handicap, in Italia, prevedono:
– detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto;
– Iva agevolata al 4% sull’acquisto;
– esenzione dal pagamento del bollo auto;
– esenzione dal pagamento dell’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.
Per accedere a tali benefici è necessario essere in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti, ovvero rientrare nelle categorie dei soggetti destinatari dell’intervento (disabili motori/disabili intellettivi/disabili sensoriali). Ricordiamo che non basta essere in possesso di un verbale di Legge 104/92 in forma di gravità, ma è necessario che nel verbale sia indicata espressamente, come previsto dall’art. 4 del D.L. 5/12, anche la dicitura per l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta sia di rilascio del contrassegno invalidi nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità. Questo, per semplificare la documentazione da produrre e attestare in modo chiaro e immediato chi ha e chi non ha diritto all’agevolazione.

La domanda non lo dice, ma ipotizziamo che chi la pone sia affetto da fibrosi cistica.
La fibrosi cistica non è contemplata nelle categorie dei soggetti beneficiari, ma le persone che ne sono affette possono rientrarvi, ove espressamente indicato nel verbale di handicap (riconosciuto in forma di gravità come da art.3 comma 3 della legge 104/92), in coloro i quali presentano una “grave limitazione della capacità di deambulare” e in questo caso, non è richiesto l’adattamento del veicolo, come indicato dalla legge 388/2000. La limitazione della deambulazione nel caso della fibrosi cistica è infatti da intendersi come non derivante da problemi fisici agli arti inferiori, ma da problemi che determinano deficit deambulatori non direttamente correlati all’apparato locomotore, come l’affaticamento e le difficoltà respiratorie. Nel caso specifico, se in possesso dei requisiti di cui sopra, non si deve adattare il veicolo, ma è bene verificare in quale categoria si è stati collocati.

Dott.ssa Vanessa Cori - Assistente Sociale, Lega Italiana Fibrosi Cistica Onlus


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