Sei in Home . Informati . Domande e Risposte . Condizioni che possono richiedere la patente speciale di guida. Il caso della persona con fibrosi cistica e diabete

10 Febbraio 2020

Condizioni che possono richiedere la patente speciale di guida. Il caso della persona con fibrosi cistica e diabete

Autore: Vera
Argomenti: Assistenza sociale
Domanda

Salve, vi contatto per un’informazione riguardante la patente di guida. Nel 2017 ho richiesto di godere dei benefici della legge 104, essendo affetta da fibrosi cistica. Nel mese di maggio 2019 ho richiesto il pass per gli invalidi e dopo qualche mese ricevo una raccomandata scritta dalla motorizzazione in cui mi si dice che la patente normale che io ho dai 18 anni dovrà essere passata in speciale. Io faccio la ventilazione non invasiva notturna e ho il diabete. Vorrei sapere a cosa vado incontro con la visita medica locale e se potrei avere problemi al rinnovo. Inoltre chiedo se dovrò sostenere un esame di teoria e di guida. Essendo in possesso della patente dall’età di 18 anni, spero di ricevere qualche informazione su questa cosa. Grazie.

Risposta

L’argomento relativo al rilascio o rinnovo della patente di guida ai malati di fibrosi cistica è sempre molto attuale in quanto di grande interesse ma, seppur apparentemente semplice e lineare, si rivela spesso complicato e discordante. Molto spesso i giovani affetti, per paura di possibili limitazioni a causa della malattia, non dichiarano di essere malati né di essere invalidi civili e portatori di handicap, mettendo in questo modo a rischio la loro persona.

Nel caso segnalato si parla di patente speciale, ovvero quella patente che viene rilasciata a soggetti mutilati e minorati fisici, per i quali è la Commissione Medica Locale ad accertare i requisiti fisici e psichici del richiedente. Il malato di fibrosi cistica, invece, con il riconoscimento dello stato di invalido civile è classificato come un soggetto che, per menomazioni congenite o acquisite, fisiche o psichiche, ha subito una riduzione permanente della capacità lavorativa di almeno un terzo (nel caso viene riconosciuto il 100% di invalidità). Se parliamo di FC in forma classica, senza complicanze, è inopportuno che un malato di FC venga valutato per il rilascio della patente speciale, in quanto questi non è un mutilato o minorato fisico o psichico. Le minorazioni e mutilazioni fisiche oggetto di valutazione da parte della Commissione Medica Locale, infatti, sono le seguenti: efficienza degli arti, amputazioni, minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o della colonna vertebrale, anchilosi invalidanti, malattie dell’apparato visivo, diminuzione della vista, diminuzione dell’udito, anomalie della conformazione e/o dello sviluppo somatico. Come possiamo vedere, la FC non è nell’elenco.

E ancora, la Commissione, ai fini della validità della patente e della durata limitata della stessa nel tempo, in relazione alla gravità della patologia accertata, ha anche la funzione di accertamento su altre patologie ritenute pericolose per la guida, che sono: affezioni cardiovascolari, diabete, malattie endocrine, malattie del sistema nervoso, malattie psichiche, uso di sostanze psicoattive (farmaci – alcool – sostanze stupefacenti), malattie del sangue, malattie dell’apparato urogenitale. Come possiamo vedere anche qui, la FC non è nell’elenco. In questo elenco però troviamo il diabete, ovvero una complicanza della FC che, come tale, va valutata caso per caso attraverso certificazione specifica da produrre al momento della richiesta. Questa potrebbe effettivamente portare a una limitazione temporale della validità della patente rilasciata, ma comunque non per questo a una sua trasformazione in patente speciale.

Per riassumere, possiamo dire quindi che le problematiche dell’apparato respiratorio, non essendo indicate nell’elenco delle menomazioni e mutilazioni fisiche né nell’elenco delle malattie pericolose per la guida, non devono portare alla trasformazione della patente normale in patente speciale, né essere soggette a valutazione in commissione medica locale, a meno che non insorgano, come in questo caso, il diabete o altre patologie presenti in elenco; nel caso di specie sarà possibile l’applicazione di un limite temporale differente a seconda dell’espressione del diabete stesso.
Nella valutazione di rinnovo o verifica, non è previsto che si debba ripetere l’esame di guida, né teorico né pratico.

Qualora il richiedente ritenesse l’accertamento dell’idoneità insufficiente, o che questo possa essere stato condotto in modo superficiale o avesse prodotto limitazioni inaccettabili, può sia rifiutarsi di sottoscrivere il verbale di visita che presentare ricorso e chiedere di essere sottoposto a una nuova visita di accertamento accompagnato da un medico di sua fiducia. Ricordiamo infine che, sulla base di accordi tra i due enti, l’INPS e la Motorizzazione Civile scambiano in via telematica le informazioni utili all’individuazione dei soggetti titolari di provvidenze economiche di invalidità civile e in possesso di patente di guida in corso di validità, al fine di accertare eventuali incompatibilità.

Dott.ssa Vanessa Cori - Assistente Sociale, Lega Italiana Fibrosi Cistica


Se hai trovato utile questa risposta, sostieni la divulgazione scientifica

Dona ora