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16 Aprile 2018

Il diritto al riconoscimento di invalidità civile del 100% per le persone con definitiva diagnosi di fibrosi cistica

Autore: Vittorio
Argomenti: Assistenza sociale
Domanda

Salve, vorrei un’informazione. Quest’estate, all’età di 31 anni, ho scoperto di essere affetto da fibrosi cistica. La malattia, fortunatamente, non è in stato avanzato. Da febbraio, in ogni caso, ho iniziato il primo ciclo di cure: aerosolterapia 2/3 volte al giorno + enterogermina per i problemi di stomaco che mi porto dietro da una vita e che ho scoperto essere legati alla FC. Da qualche giorno, su consiglio del mio centro di cura, ho fatto domanda per l’invalidità civile. In attesa dell’esito, ho avuto opinioni discordanti: spesso ho letto che per gli affetti da FC di qualsiasi grado la percentuale assegnata è per forza di cose pari al 100%. Nonostante ciò, il mio medico curante (oltretutto fa parte delle commissioni esaminatrici) dice che, considerato il mio stato attuale, la percentuale assegnata sarà intorno al 60%. Vorrei sapere quale è la verità? Quali sono i miei diritti e come dovrei muovermi. Grazie in anticipo.

Risposta

“Il diritto al riconoscimento dell’invalidità civile, stabilito con Legge 118/71, avviene a seguito di valutazione medico legale. Al fine di semplificare e riorganizzare la disciplina concernente il riconoscimento e l’erogazione delle prestazioni connesse all’invalidità civile, l’handicap e alla disabilità, la Legge 102/2009 ha introdotto importanti innovazioni ai fini degli accertamenti sanitari a partire dal 2010, tra queste: la presenza nelle Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali di un medico INPS quale componente effettivo, l’accertamento definitivo effettuato in ogni caso dall’INPS e le domande devono essere presentate direttamente all’INPS.

L’accertamento sanitario della fibrosi cistica è basato, come per altre patologie, sul disposto normativo tuttora vigente, ovvero il Decreto Ministeriale – Ministero della Salute del 5.02.1992 il quale stabilisce, come da tabelle allegate, che la fibrosi cistica debba essere inquadrata in due fasce di percentuale a misura fissa, ovvero deve essere assegnata una percentuale di invalidità dell’80% nei casi di “Bronchiectasia congenita associata a mucoviscidosi (cod.6406)” e una percentuale di invalidità del 100% nei casi di “Fibrosi cistica del pancreas (cod.6430)”, senza distinzioni di età.
Nel 2015, a seguito del lavoro svolto dal tavolo istituzionale presso l’Inps che ha visto partecipi attivamente membri di INPS, LIFC e SIFC, l’Istituto di Previdenza Sociale ha emanato le Linee Guida denominate “Contributo tecnico scientifico per l’accertamento degli stati invalidanti in fibrosi cistica” attraverso le quali ha precisato che, per quanto riguarda il paziente adulto colpito dalla malattia, “….l’applicazione delle vigenti tabelle indicative delle percentuali di invalidità per la valutazione della capacità lavorativa di cui al D.M. 5 febbraio 1992, nel paziente con fibrosi cistica, non esaurisce la valutazione del complessivo danno biologico e quindi della capacità lavorativa specie per quel che riguarda le forme a espressione prevalentemente o esclusivamente polmonare. Il codice di riferimento comunemente utilizzato per tali quadri (cod. 6406) risulterebbe infatti correttamente applicabile solo nei casi di mucoviscidosi con bronchiectasie presenti già alla nascita, mentre di regola le bronchiectasie, pur nel quadro di una patologia geneticamente determinata, si sviluppano nel paziente con fibrosi cistica solo successivamente, per i noti meccanismi ostruttivi e infiammatori. Tale previsione tabellare affiderebbe tutti gli altri casi di pneumopatia da fibrosi cistica alla generica valutazione della correlata compromissione funzionale polmonare prevista dai codici 6455 e 6456 per le bronco-pneumopatie in senso lato. Una simile prassi valutativa finirebbe per non tener conto del fatto che nel paziente con fibrosi cistica polmonare il mantenimento di accettabili parametri di funzionalità respiratoria è pur sempre il risultato di un impegno terapeutico, preventivo e riabilitativo quotidiano che di per sé stesso incide pesantemente sulla capacità lavorativa. Su tale presupposto si ritiene che, anche in presenza di interessamento polmonare esclusivo, al pari di quanto previsto in forza del cod. 6430: fibrosi cistica del pancreas con pneumopatia cronica: 100%, debba riconoscersi una condizione di totale invalidità nella misura del 100%….”.

In considerazione di quanto disposto dalle citate Linee Guida emanate dall’Inps nel 2015, ritenute necessarie, considerata la normativa di riferimento alquanto datata (1992), ad oggi le Commissioni Mediche di Valutazione Inps riconoscono all’adulto con fibrosi cistica, sia che la patologia sia espressa con interessamento polmonare che pancreatico, il 100% di invalidità”.

Dott.ssa Vanessa Cori, Assistente Sociale, Lega Italiana Fibrosi Cistica Onlus, Roma


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