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25 Gennaio 2018

Esenzioni di spesa per prestazioni sanitarie a persone con invalidità civile. Problemi per le protesi odontoiatriche

Autore: Mariafranca
Argomenti: Assistenza sociale
Domanda

Buongiorno, noi malati di FC, con l’esenzione IC13 per invalidità civile al 100%, oltre alla gratuità delle spese mediche, possiamo aspettarci che siano compresi in forma gratuita anche i bite mandibolari? Grazie mille.

Risposta

Per rispondere alla domanda è necessaria una panoramica sull’argomento, in quanto è da tenere presente sia quanto disposto negli anni dal Ministero della Salute, sia quanto previsto dalle Regioni di appartenenza, di fatto autonome nell’organizzare i servizi sanitari sul proprio territorio, come stabilito dalle norme in vigore. In virtù della citata autonomia, è sempre bene rivolgersi alla Asl del proprio territorio per verificare eventuali agevolazioni aggiuntive.
Nel caso della domanda, citando il codice di esenzione IC13 (codice di codifica operativa regionale assegnato all’invalido civile al 100%, senza riconoscimento dell’indennità di accompagnamento) si evince che la regione di appartenenza del paziente è la Lombardia; tale codice prevede l’esenzione totale dalle prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche incluse nei LEA. Non prevede invece l’accesso agevolato alla fornitura di cure dentali, né di ausili o presidi come quelli odontoiatrici.

Consapevoli che l’assistenza sanitaria e le prestazioni sanitarie, erogate dalle strutture pubbliche (Stato e Regioni), sono di norma soggette alla compartecipazione della spesa, ovvero al pagamento di un ticket, recentemente il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 ha aggiornato le prestazioni e i servizi inclusi nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA); è stato sottoposto ad aggiornamento anche il Nomenclatore Tariffario Nazionale che indica le prestazioni protesiche e i dispositivi che il Sistema Sanitario Nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini. Per promemoria, ricordiamo che le esenzioni sono suddivise per categorie: per ragioni di reddito, per patologia, per appartenenza a particolari fasce o condizioni sociali (es. donne in stato di gravidanza, donatori di sangue e di midollo, ecc..).

Le persone affette da fibrosi cistica, se riconosciute come invalidi civili, possono vedersi riconosciuta sia l’esenzione per patologia cronica (codice di esenzione 018), sia l’esenzione per invalidità civile (ma volendo anche per reddito, per familiari a carico, per minori d’età, ecc…), così da poter accedere anche alle prestazioni che non riguardano direttamente la patologia.
L’esenzione per patologia cronica, per la fibrosi cistica vede il riconoscimento del codice di esenzione 018 che garantisce, come anche indicato nei LEA, “le prestazioni sanitarie appropriate per il monitoraggio della malattia, delle sue complicanze e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti della fibrosi cistica (prestazioni per le quali non è dovuto il pagamento della quota fissa), secondo le modalità di erogazione previste dalla legge 23 dicembre 1993, n. 548”. Tale codice deve pertanto essere usato dal medico solo per le prescrizioni correlate alla patologia.

L’esenzione per invalidità civile invece riconosce, sulla base della certificazione che documenta lo stato d’invalidità, codici di esenzione specifici, a seconda della percentuale di invalidità riconosciuta dalle competenti commissioni mediche o da disposizioni regionali specifiche. Le prestazioni per le quali si può ricevere l’esenzione sono quelle di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche incluse nei Lea. Il Ministero della Salute indica 6 categorie di invalidi civili esenti, assegnando al codice di esenzione la lettera C. Sono quattro le categorie che possono interessare i pazienti di fibrosi cistica: C01 – invalidi civili al 100% d’invalidità senza indennità di accompagnamento (ex art.6 DM 1.2.1991); C02 – invalidi civili al 100% d’invalidità con indennità di accompagnamento (ex art.6 DM 1.2.1991); C03 – invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3, dal 67% al 99% d’invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991); C04 – invalidi maggiori di 18 anni con indennità di frequenza ex art. 1 L. 289/90 (ex art.5 D.lgs. 124/98).
Ricordiamo comunque di rivolgersi alla Asl del proprio territorio per verificare eventuali agevolazioni aggiuntive previste dalla propria Regione.

Dott.ssa Vanessa Cori - Assistente Sociale, Lega Italiana Fibrosi Cistica Onlus, Roma


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