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15 Ottobre 2010

Percentuali di invalidità

Autore: Giovanni
Argomenti: Assistenza sociale
Domanda

Ho 30 anni e sono risultato positivo al test della FC. Non ho per il momento nessun sintomo. In questo caso, che punteggio di invalidità dovrei avere? Ho una sorella con lo stesso problema, ma lei ha interessato i polmoni. Ringrazio e saluto

 

Risposta

Non essendo ben chiaro cosa venga inteso con la frase “positivo al test della F.C.”, nel rispondere al quesito saranno prese in considerazione due ipotesi.
1a ipotesi: con la definizione “test positivo” ci si riferisce alla condizione di portatore sano di Fibrosi Cistica. In questo caso non si è affetti dalla malattia, pertanto non è possibile richiedere il riconoscimento di invalido civile.
2a ipotesi: con la definizione “test positivo” si intende l’essere stati riconosciuti affetti da fibrosi cistica. In questo caso si può presentare istanza per essere riconosciuti invalidi civili.
La quantificazione della percentuale dell’invalidità – come già ribadito più volte (si veda al riguardo Provvidenze sociali in caso di peggioramento di malattia FC e Quale percentuale di invalidità civile?), – viene effettuata riferendosi al Decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 2002.
Per la fibrosi cistica, tale Decreto ha stabilito le seguenti percentuali fisse sulla riduzione delle capacità lavorative dei soggetti affetti:
· 80% per “bronchiectasia congenita associata a mucoviscidosi” (cod. 6406)
· 100% per “fibrosi cistica del pancreas con pneumopatia cronica” (cod. 6430)
Le percentuali di invalidità indicate possono essere ridotte o aumentate dalla Commissione fino a cinque punti percentuali rispetto ai valori fissi indicati.
Tuttavia, non è possibile stabilire a priori la percentuale esatta che verrà assegnata.
In linea di massima, le Commissioni Mediche assegnano l’80% ai soggetti con forme lievi di fibrosi cistica e il 100% a soggetti con forme più impegnative.
In ultimo, si ricorda che – qualora non si concordi con la valutazione del verbale emesso dalle Commissioni mediche – può essere presentato ri­corso di fronte al giudice ordinario nei termini di tempo previsti dalla vigente normativa.

Riferimenti normativi:
Decreto Ministeriale – Ministero della Sanità – 5 febbraio 1992: “Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d’invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti” (G.U. 26 febbraio 1992, n. 47, S.O.)

 

Assistente Sociale Donatella Fogazza - Centro Regionale Fibrosi Cistica di Palermo


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