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28 Giugno 2007

Diritto a fruire della legge 104 (a favore dei portatori di handicap) contestato dalla Commissione

Autore: Patrizia
Argomenti: Assistenza sociale
Domanda

Buonasera. Mio figlio di 9 anni, ha la FC in forma non completa, in quanto le sue mutazioni gli danno solo alcuni sintomi a livello respiratorio (polmoniti, sinusiti, otiti ecc.) e fa tutte le cure che si usano in FC (fisioterapia, aerosol, vitamine) ma non enzimi.

La domanda è questa: secondo voi, ha egli diritto a vedersi riconosciuta la legge 104? In commissione mi hanno detto di no, in quanto noi genitori siamo liberi professionisti e non abbiamo agevolazioni con suddetta legge. In compenso, percepisce indennità di frequenza 12 mesi all’anno. Non è un controsenso?
Grazie in anticipo,
Patrizia.

 

Risposta

Lo stato di “portatore di handicap”, viene riconosciuto qualora la competente commissione accerti che la minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, presentata sia “causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”(art. 3 comma 1 L. 104/92). Inoltre, quando la minorazione è tale da ridurre “l’autonomia personale e da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotati di gravità” (art. 3 comma 3 L. 104/92).

È solo tale accertamento, quindi, e non la posizione lavorativa dei genitori, a determinare il riconoscimento dello stato di portatore di handicap. La condizione di lavoratore dipendente di almeno uno dei genitori è semmai requisito necessario per poter usufruire di alcune delle agevolazioni previste dalle normative vigenti in materia, una volta che sia stato accertato, dalla competente commissione, lo stato di portatore di handicap in situazione di gravità del soggetto per cui si richiede tale accertamento.

Va inoltre evidenziato che le certificazioni di handicap o handicap grave non devono essere confuse con le certificazioni di invalidità civile: la situazione di gravità non è legata alla percentuale di invalidità riconosciuta, ma al fatto che la minorazione abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

Handicap ed invalidità non sono la stessa cosa: certo entrambe possono collimare in capo al medesimo individuo, ma non necessariamente uno stato di invalidità civile si accompagna allo stato di handicap e viceversa.

Il concetto di invalidità civile focalizza l’attenzione sul danno provocato, sulla minorazione in sé, avulsa dal contesto sociale di riferimento ed afferente esclusivamente alle caratteristiche e possibilità fisiche, intellettive e sensoriali della persona in quanto tale.

L’accertamento dell’handicap prende invece in considerazione le difficoltà di tipo prettamente sociale che un individuo in determinate condizioni psicofisiche può incontrare.

La stessa diversità di composizione delle commissioni di accertamento sottolinea tale differenza: per l’handicap la commissione deve infatti essere integrata da ulteriori figure professionali, quali operatori sociali (assistente sociale, psicologo, educatore) ed esperti per i casi da esaminare.

Donatella Fogazza (Assistente Sociale Centro Regionale Siciliano FC, Palermo)


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