Le modifiche all'art. 33 della legge 104/1992 previste dal "collegato lavoro" alla manovra finanziaria 2009 (ddl 1167-b) - al momento rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica per un riesame su alcuni aspetti relativi al diritto del lavoro - in realtà non contengono novità sostanziali in merito al diritto riconosciuto ad entrambi i genitori di poter fruire alternativamente dei tre giorni di permesso mensili previsti dall'art. 33 comma 3 della legge 104/1992. Già nel luglio 2000, infatti, con propria circolare n. 133, l'INPS testualmente specificava al paragrafo 2.2 ultimo comma:
- "nel caso in cui, invece, entrambi i genitori siano lavoratori dipendenti, i permessi continuano a spettare ad entrambi, ma in maniera alternativa. Ciò significa che possono spettare indifferentemente alla madre o al padre, ma non con fruizione contemporanea, fatto salvo quanto precisato al paragrafo 2.2.3".
Ed ancora al paragrafo 2.2.3, specifica ulteriormente che:
- "..... i giorni di permesso possono essere fruiti dai genitori (di figli minorenni) alternativamente, ma il numero massimo mensile (3 gg.) può essere ripartito tra i genitori stessi anche con assenze contestuali dal rispettivo lavoro (ad esempio, madre 2 giorni, padre 1 giorno, anche coincidente con uno dei due giorni della madre). L'alternativa, in sostanza, si intende riferita solo al numero complessivo dei giorni di riposo fruibili nel mese (tre). I giorni di permesso possono essere utilizzati da un genitore anche quando l'altro fruisce della "normale" astensione facoltativa".
Nessuna novità quindi, semmai un voler ribadire ulteriormente quanto già affermato ed esplicitato in altra sede, ma ancora oggi poco conosciuto dai diretti interessati e/o dai propri datori di lavoro.
Per quanto concerne poi la diversa modulistica, utilizzata per richiedere ai propri datori di lavoro di usufruire dei benefici previsti, si precisa quanto segue:
- se il lavoratore che richiede i permessi è assicurato INPS, per la presentazione della domanda deve usare il modello Hand2 (permessi ai familiari di portatori di handicap maggiori di tre anni e ai coniugi). La domanda va presentata all'INPS che ne verifica la sola correttezza formale e ne dà l'assenso. Va poi presentata anche al datore di lavoro, cui è attribuita la competenza di verificare la correttezza sostanziale per l'accettazione della domanda. L'INPS ha precisato che una volta accolta la domanda non è più necessario ripresentarla annualmente, a meno che le condizioni soggettive non siano modificate (esempio: la certificazione di handicap grave sia stata rivista o sia scaduta);
- se il lavoratore che richiede i permessi è dipendente pubblico, la domanda va presentata al dirigente responsabile individuato dall'ente. Il compito di valutare la correttezza formale e sostanziale della domanda e di concordare l'articolazione della fruizione dei permessi è una responsabilità di tale dirigente;
infine, se il lavoratore che richiede i permessi è assicurato da altro Ente previdenziale, diverso dai precedenti indicati, la domanda va presentata al dirigente responsabile individuato dall'azienda e all'Istituto previdenziale di riferimento.
Riferimenti normativi:
· Legge 05.02.1992, n. 104: "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".
· D.L. 26.03.2001, n. 151: "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 08.03.2000 n. 53".
· Circolare INPS n. 133 del 17 luglio 2000: "Benefici a favore delle persone handicappate. Legge 8 marzo 2000, n. 53. Art. 33, commi 1, 2, 3 e 6 della legge n. 104/92".