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26 Luglio 2019

Assegni al Nucleo Familiare (ANF) nel caso di un suo componente disabile

Autore: Davide
Argomenti: Assistenza sociale
Domanda

Salve. Il sottoscritto, affetto da FC, ha invalidità del 100% con inabilità lavorativa e applicazione della legge 104 art3 comma3. Nel nucleo familiare ci sono io, moglie e figlio. Il sottoscritto lavora presso una pubblica amministrazione e il nostro reddito familiare è di 30.000 €. Ho diritto all’assegno per nucleo familiare maggiorato o no? Il patronato dice sì, mentre il datore di lavoro (ente pubblico Regione) ha detto che deve capire la compatibilità del tipo di inabilità con i benefici dell’assegno nucleo familiare. Grazie della disponibilità.

Risposta

Quando parliamo di Assegni al Nucleo Familiare (ANF) ci riferiamo al sostegno economico erogato dall’Inps alle famiglie dei lavoratori dipendenti (o dei pensionati da lavoro dipendente); è mirato ai nuclei formati da più persone, con redditi compresi entro un determinato limite e l’ammontare dell’assegno varia a seconda del numero dei componenti il nucleo famigliare e della loro particolare situazione. Quando nel nucleo familiare è presente un componente disabile, possono essere previste delle maggiorazioni.

Come ogni anno, anche nel 2019 l’Inps ha comunicato, attraverso la Circolare n. 66 del 17 maggio 2019, i nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2019 – 30 giugno 2020; nell’Allegato 1 della Circolare stessa, sono presenti le Tabelle di riferimento specifiche per le differenti situazioni familiari.

Nel caso a noi posto è da prendere in considerazione la tabella riservata ai nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile, ovvero la Tabella 14 ANF. Affinché un componente sia definito come inabile, è necessario che questi sia sottoposto a verifica, dall’apposita commissione medica, per l’inabilità a proficuo lavoro, così come chiarito dalla Circolare n. 11 del 27.01.2001. Questa è intesa come “l’impossibilità assoluta e permanente di dedicarsi a un proficuo lavoro”, a causa di infermità o difetto fisico o mentale (ovvero, se soggetti minorenni, “la difficoltà persistente a svolgere compiti e funzioni proprie della loro età”). Non è necessaria, dunque, l’impossibilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa, ma l’impossibilità a dedicarsi a proficuo lavoro. Da ciò ne deriva che è dunque possibile lavorare, per l’inabile a proficuo lavoro, senza che questo pregiudichi il diritto all’assegno per il nucleo familiare, in quanto il grado di inabilità non consente alla persona di dedicarsi ad un lavoro proficuo, ma non impedisce di dedicarsi a qualsiasi attività lavorativa. Dal punto di vista pratico e operativo, perciò, il personale medico-legale dell’Istituto dovrà valutare, caso per caso e dopo visita diretta ovvero dopo valutazione della documentazione sanitaria prodotta, il tipo d’invalidità evidenziata dal richiedente, i benefici di cui trattasi nonché riconoscere, se ne sussistono le condizioni, lo stato inabilitante derivante dall’accertamento della menomazione sofferta. Quanto sopra, anche in considerazione del fatto che i parametri legali per determinare l’inabilità a proficuo lavoro non coincidono con quelli relativi all’ambito dell’invalidità civile.
Ai fini del diritto agli ANF legati alla condizione d’inabilità, è necessario presentare la domanda su apposito modulo Inps e la documentazione sanitaria comprovante l’inabilità posseduta (verbale di invalidità civile attestante: “soggetto invalido al 100% inabile al lavoro”). Se non risulta già documentata l’invalidità del 100% è possibile richiedere un’apposita autorizzazione all’Inps mediante modello Anf 42. La domanda di ANF deve essere presentata dal lavoratore all’INPS attraverso il servizio online dedicato o tramite i servizi telematici offerti dagli enti di patronato. Dal 1° aprile 2019 l’ANF dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo deve essere richiesto esclusivamente in modalità telematica, come indicato nella circolare INPS 22 marzo 2019, n. 45, tramite il servizio online.

Dr.ssa Vanessa Cori - Assistente Sociale, Lega Italiana FC, Roma


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