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5 Settembre 2019

L’assenza per visita medica specialistica deve essere imputata alla malattia, tanto se sia a essa connessa, quanto se non lo sia, senza ridurre il monte ore annuo previsto da contratto

Autore: Marco
Domanda

Buongiorno, con il nuovo CCNL comparto enti locali è possibile usufruire dei permessi di cui all’art 35 comma 12? Che consentono di considerare visita medica come malattia? In tal modo non mi si ridurrebbe il monte ore per visite mediche, che magari mi servono per visite non collegate alla patologia.

Risposta

L’art. 35 del CCNL comparto Funzioni Locali disciplina le diverse casistiche e fattispecie di assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici.
A interessare il paziente che pone la domanda sono i casi previsti ai commi 11 e 12, che sono caratterizzati da uno stato di incapacità lavorativa del lavoratore; per tale specifico aspetto, questi si differenziano, dunque, dai permessi regolati negli altri commi dell’articolo in questione, presentando una più diretta riconducibilità alla nozione di malattia (da leggere in “la relativa assenza è imputata a malattia”).

Nello specifico, vediamo che al comma 12, infatti, si specifica che “Analogamente a quanto previsto dal comma 11, nei casi in cui l’incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico” (l’assenza in questione dovrà essere giustificata con il certificato del medico più l’attestazione della presenza).

Al comma 11, richiamato dalla norma appena citata, si stabilisce che “Nel caso di concomitanza tra l’espletamento di visite specialistiche, l’effettuazione di terapie o esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente a una patologia in atto, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico” (in questo caso, l’assenza in questione deve essere giustificata con l’attestazione presenza recante anche indicazione conseguente l’incapacità lavorativa).

Ne segue che effettivamente l’assenza per la visita medica specialistica deve essere imputata alla malattia, tanto se sia a essa connessa, quanto se non lo sia, senza ridurre il monte ore annuo.

Assistente Sociale LIFC Vanessa Cori e Avvocato LIFC Sandro Nardi


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