Sei in Home . Informati . Domande e Risposte . Quando il lavorare da sola presso un’azienda diventa incompatibile per una persona con FC

8 Febbraio 2019

Quando il lavorare da sola presso un’azienda diventa incompatibile per una persona con FC

Autore: Veronica
Domanda

Buongiorno, ho 31 anni e sono affetta da fibrosi cistica con invalidità al 100%. Ho riscontrato dei problemi nell’azienda in cui lavoro, perchè mi è stato chiesto di essere in turno da sola e nonostante avessi rifiutato a voce al datore di lavoro, spiegando che completamente sola non me la sarei sentita di prestare servizio, avendo una media di FEV1 di 30-35, con diabete, mi è stata fatta una richiesta scritta dove mi veniva chiesto nuovamente. È un mio diritto rifiutare? Oppure sono obbligata ad accettare anche se le mie condizioni fisiche non me lo permetterebbero?

Risposta

“Prima di tutto è bene fare una precisazione: diamo per scontato che chi ci scrive, oltre che al riconoscimento dell’invalidità civile al 100%, sia anche in possesso dei diritti legati alla Legge 104/92 (handicap in espressione di gravità – art.3 comma 3) e che sia stata assunta per questa occupazione tramite collocamento obbligatorio, come previsto dalla L.68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.

Detto questo, è bene ricordare che, al fine di agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro delle persone con disabilità, l’assunzione avviene a seguito di una valutazione che permette di individuare le capacità di lavoro residue del disabile, consentendone così il collocamento mirato. È quindi ovvio pensare che il datore di lavoro, come anche il responsabile del settore, fossero perfettamente a conoscenza della condizione di invalido civile della giovane, delle sue abilità lavorative residue, ovvero delle mansioni adeguate alla sua condizione di salute e quindi dei suoi diritti, questi ultimi legati per ovvi motivi alla patologia di cui è affetta. Proprio la valutazione delle sue residue capacità lavorative tutela la giovane dal punto di vista della salute, evitando che l’azienda la sottoponga a situazioni rischiose o mansioni dannose o pregiudizievoli, da lei non sostenibili. Detto questo, considerato che la norma non fa specifico riferimento a eventuali insicurezze o paure del lavoratore, è bene restare su quanto indicato nel proprio contratto di lavoro, ovvero a quelli che sono i compiti e le mansioni a lei richieste. Se queste sono state nel tempo modificate, il datore di lavoro deve attenersi a tale indicazione e deve evitare di chiedere al lavoratore di sostenerle, soprattutto qualora tali mansioni potrebbero in qualche modo crearle un danno, sia fisico che psicologico; l’azienda ha il compito di proteggere la sicurezza e la salute psicofisica dei propri dipendenti e pertanto non può richiedere al lavoratore invalido di svolgere mansioni incompatibili con la sua condizione di salute.

Considerato che, nel caso di cui parliamo, la richiesta del datore di lavoro è stata presentata in forma scritta, il consiglio che mi sento di dare è di rispondere nella stessa forma, così da comunicare ufficialmente il suo rifiuto, con l’auspicio che tale situazione non si ripeta ancora.
Ricordiamo infine che, qualora dovesse presentarsi nuovamente tale situazione, è diritto del dipendente pretendere la “visita sanitaria di controllo sulla permanenza dello stato invalidante” o l’ “aggravamento delle condizioni di disabilità”, quest’ultime richiedibili sia dal disabile che dal datore di lavoro. Potrà in questo modo essere accertato che il lavoro richiesto è incompatibile con lo stato di salute del lavoratore e il datore di lavoro dovrà scegliere, per il lavoratore, mansioni meno gravose.

Dott.ssa Vanessa Cori - Assistente Sociale, Lega Italiana Fibrosi Cistica Onlus


Se hai trovato utile questa risposta, sostieni la divulgazione scientifica

Dona ora