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9 Agosto 2019

Normative riguardanti la procreazione medicalmente assistita (PMA)

Autore: Maria
Domanda

Salve, sono una ragazza con la fibrosi cistica e mi sto informando dal mio ginecologo per iniziare il percorso di fecondazione assistita con diagnosi preimpianto. Mi ha detto che è possibile farlo a Firenze pagando un ticket. La mia domanda: anche con la nostra esenzione bisogna pagare il ticket o per questo caso l’esenzione non è riconosciuta?

Risposta

La materia della procreazione medicalmente assistita (PMA) è regolata dalla legge 40/2004 (1) che nel corso del tempo ha avuto per varie ragioni numerose modifiche. Per quanto riguarda i costi, la legge non dava indicazioni precise: “Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi economici dell’intera procedura qualora si tratti di strutture private autorizzate” (articolo 6, comma 2). Il problema è stato superato nel gennaio 2017 attraverso Decreto Ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (2), che ha incluso il percorso di PMA, sia omologa, cioè con il seme del partner che eterologa, cioè con seme di donatore, tra i LEA. I LEA sono i Livelli Essenziali di Assistenza, cioè le prestazioni e i servizi che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini a carico. Però sempre lo stesso decreto stabilisce che per tale procedura vi debba essere partecipazione dei cittadini alla spesa “dietro pagamento della quota ordinaria di partecipazione”. Di che entità sia e quali aspetti riguardi la partecipazione lo stabiliscono le regioni, che in merito si sono date comportamenti abbastanza diversi. Perciò alla fine del 2018 vi era stato l’impegno del Ministero della Salute di pervenire a un Accordo Stato-Regioni per determinare uniformemente sul territorio nazionale l’ammontare del contributo ed evitare le notevoli difformità esistenti (3). Non sappiamo se nel frattempo questo impegno sia divenuto realtà. E comunque resta il fatto che il Decreto prevede da parte della coppia una partecipazione alla spesa, quindi il pagamento di un ticket. È da vedere se siano previste eccezioni al pagamento di questo ticket da parte di chi è affetto da fibrosi cistica, che è il problema sollevato dalla domanda. L’eccezione potrebbe essere giustificata dall’applicazione della legge 548/93, che dà disposizioni in merito alle cure per la fibrosi cistica. Quella legge lascia intendere che ogni bisogno sanitario relativo alla malattia, ai suoi effetti e alle sue complicanze, sul piano diagnostico e terapeutico, debba trovare risposte a carico del Servizio Sanitario Nazionale, purché quanto necessario sia documentato e prescritto da un Centro Regionale o da un Servizio di Supporto per la FC che sia regolarmente istituito e riconosciuto ai sensi della legge 548/93. L’ipofertilità femminile, come del resto l’infertilità maschile, rientra certamente tra i possibili effetti della malattia e pertanto, teoricamente, qualora sia certo che la limitazione riproduttiva sia legata alla condizione FC di uno dei componenti la coppia, i costi relativi agli interventi per superare i limiti di tale ipofertilità dovrebbero essere a carico del SSN.

Il nostro consiglio è di chiedere informazioni all’assistente sociale del centro FC a cui si fa riferimento o ad analoga figura dell’ospedale in cui il centro FC è inserito, perché sicuramente avranno seguito altre coppie in cui uno dei due era affetto da FC e hanno fatto il percorso di PMA. In alternativa rivolgersi direttamente alla dott. Maria Teresa Mechi, Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi (Segreteria 055.794.9756; e-mail istituzionale segreteriads@aou-careggi.toscana.it), che dal Registro Nazionale Procreazione Medicalmente Assistita (4) viene indicata come referente regionale in materia.

1) www.camera.it/parlam/leggi/04040l.htm
2) www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/03/18/65/so/15/sg/pdf
3) www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=67190
4) old.iss.it/rpma/

G. Borgo


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