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11 Maggio 2020

Pandemia Covid-19. Il rientro al lavoro di persone con FC e le difficoltà di ottenere indispensabile certificazione medica

Autore: Alice
Domanda

Buongiorno. Sono affetta da fibrosi cistica con invalidità e handicap con connotazione di gravità (l. 104 art. 3, comma 3). Il medico competente non mi permette il rientro al lavoro, delegando il medico curante alla compilazione del certificato telematico da inviare all’Inps. Non è chiaro con quale codice compilare il certificato né se avendo la 104 sia necessario essere anche in mutua o come procedere. La questione è così nebulosa da marzo. Vi chiedo di aiutarmi con queste informazioni.

Risposta

La questione sollevata nella domanda è stata la più dibattuta in questo periodo di emergenza sanitaria per Covid-19 in quanto, fin dall’inizio, ovvero dal decreto Cura Italia n.18 del 2020, non si è ben capito chi e come potesse restare a casa per autotutelarsi. Il decreto, infatti, al comma 2 dell’articolo 26 prevedeva la possibilità, per i dipendenti pubblici e privati, di assentarsi dal lavoro fino al 30 Aprile 2020, riconoscendo lo status di ricovero ospedaliero sulle assenze effettuate alle seguenti categorie di lavoratori:
1. disabili gravi in possesso del verbale di valutazione dell’handicap in connotazione di gravità – articolo 3 comma 3 della legge 104/1992;
2. immunodepressi, lavoratori con patologie oncologiche o sottoposti a terapia salvavita anche se non sono in possesso della certificazione di handicap con connotazione di gravità (valutazione dell’handicap articolo 3 comma 1 della legge 104/1992) e in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali.
3. I dubbi iniziali, mai del tutto chiariti dagli organi competenti, riguardavano specificatamente il citato comma 2 e il fatto che questo fosse inserito all’interno di un articolo a tema, ovvero “Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato”; di conseguenza, con il termine Sorveglianza Attiva sembravano esclusi tutti i soggetti che non fossero stati a rischio contagio o che non fossero entrati a contatto con soggetti malati. Grazie agli approfondimenti sul tema, anche a cura dei legali della Lega Italiana Fibrosi Cistica, si è infine giunti alla conclusione che quanto contenuto nel sopracitato comma 2, potesse essere riferito anche ai pazienti lavoratori con fibrosi cistica al fine di consentire loro, tramite prescrizione medica, un periodo di AUTOISOLAMENTO. In sintesi, si è ritenuto che il Governo abbia voluto opportunamente inserire il beneficio a favore dei pazienti disabili in condizione di gravità riformulando per loro, in modo diretto, il concetto di quarantena e sorveglianza attiva, rilegandolo non alle disposizioni generali per l’aver circolato nelle zone rosse di cui ai DPCM dell’1 e 4 marzo, ma a un concetto di tutela preventiva del paziente, mettendogli a disposizione gli opportuni strumenti di garanzia per la propria salute.

Da qui sono arrivate le prime indicazioni di alcune sedi Inps nelle quali il medico, nel compilare la ricetta di assenza, doveva inserire il codice V07, ovvero un codice di esenzione per persone con necessità di isolamento, alti rischi potenziali di malattie e misure profilattiche; inoltre, si invitava il medico a inserire nel campo “diagnosi” anche la patologia cronica associata o la causa di immunodepressione. Così facendo, le assenze al lavoro dei pazienti affetti da fibrosi cistica sarebbero state giustificate anche fino al 30 aprile, ovvero durante la fase 1 dell’emergenza sanitaria e considerate con lo status di ricovero ospedaliero. In seguito, alcune regioni hanno snellito l’iter, informando il medico che non era più necessario inserire in ricetta il codice V07 ma bastava indicare nel campo “diagnosi” solamente la patologia cronica associata o la causa di immunodepressione al fine di consentire a Inps di lavorare adeguatamente la richiesta.
Crediamo che sia stato questo il motivo delle differenti applicazioni sul territorio nazionale, che ha generato molta confusione sia tra i medici stessi che tra i beneficiari, ovvero nel nostro caso tutti quei pazienti lavoratori che cercavano di autotutelarsi attraverso l’isolamento.
In conclusione, il lavoratore con disabilità grave poteva usufruire del periodo di assenza dal lavoro come prevista dal sopracitato art. 26, comma 2, anche solo ed esclusivamente per la tutela preventiva della propria salute mediante dichiarazione di auto-isolamento, dietro prescrizione del proprio medico di riferimento che attestasse, oltre allo stato di disabilità (o quello di immunodepressione, o coinvolgimento di esiti da patologie oncologiche, o dallo svolgimento di relative terapie salvavita), anche il nesso rischio-salute-danno.
Vista la scadenza di aprile, dal mese di maggio questo provvedimento dovrà essere rinnovato dal Governo attraverso l’emanazione di un nuovo DPCM; dalla prima bozza circolata nei giorni scorsi, sembrerebbe che tale sostegno sarà rinnovato e prorogato fino al 31 luglio, ma è necessario attendere l’emanazione del nuovo provvedimento governativo per poterne beneficiare.

Dott.ssa Vanessa Cori - Assistente Sociale Lega Italiana Fibrosi Cistica


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