Per quanto riguarda l'automobile e il diritto o meno per un malato di fibrosi cistica o un suo familiare di acquistare l'autovettura usufruendo dell'agevolazione fiscale dell'Iva al 4% (grazie al riconoscimento dell'handicap grave con legge 104/92 - art.3 comma 3), questa è rivolta a quattro specifiche categorie di disabili:
1) Disabilità con patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie
2) Disabilità con patologia o con pluriamputazioni che comportano limitazione grave della deambulazione
3) Disabilità mentale o psichica
4) Disabilità per cecità o sordomutismo
Come si può anche vedere nel dettaglio alla pag. 4 della Guida alle Agevolazioni Fiscali per i Disabili, pubblicata dall'Ufficio delle Entrate (
Agevolazioni fiscali disabili, in "Documenti informativi" del sito), in queste non è previsto il malato di FC né sono previste le sue sintomatologie principali. È però ovvio che qualora il malato FC presentasse altre forme di invalidità (per esempio disturbo psichico o motorio), potrebbe accedere alle agevolazioni di cui parliamo, presentando la documentazione medico-sanitaria che lo confermi. Molte concessionarie, nel passato, hanno concesso l'acquisto con l'Iva agevolata anche a chi presentava patologie non prettamente attinenti, prendendosi tale responsabilità (forse oggi, anche considerati i maggiori controlli, la stessa concessionaria è più attenta).
Per quanto concerne l'esenzione dalla tassa automobilistica - bollo auto - anche qui il malato FC non ne ha diritto, a meno che, oltre alla FC, o a causa della stessa, non rientri nelle quattro categorie di cui abbiamo detto sopra (vedere sul sito in "Documenti informativi" la tabella
Esenzioni fiscali auto disabili).
Per i presidi tecnici ed informatici la valutazione è differente in quanto, oltre alle categorie specifiche, persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio (quindi i malati FC non vi rientrerebbero) i beneficiari possono essere coloro che devono conseguire una delle seguenti finalità :
a) facilitare:
· la comunicazione interpersonale
· l'elaborazione scritta o grafica
· il controllo dell'ambiente
· l'accesso all'informazione e alla cultura
b) assistere la riabilitazione.
Ipotizziamo qui il bambino che, non potendo frequentare la scuola per lunghi e ripetuti periodi durante l'anno scolastico a causa di terapie domiciliari o ospedalizzazioni brevi, potrebbe aver bisogno ad esempio di un computer, o di materiale audiovisivo finalizzato allo studio, alla comunicazione, alla riabilitazione.
Per quanto concerne l'agevolazione in sé, questa è concessa sulla base del riconoscimento dello status di persona con handicap (L. 104/92) che, all'art. 3, specifica il soggetto avente diritto: al comma 1 la descrizione di chi è considerata persona handicappata, al comma 2 quella che ha diritto alle prestazioni in relazione alla natura ed alla consistenza della minorazione, al comma 3 specifica la gravità ovvero la necessità di un'assistenza permanente, continuativa e globale nella sfera individuale e relazionale.
Per alcune agevolazioni è richiesto specificatamente il riconoscimento dell'art. 3 comma 3, mentre per altre basta il riconoscimento dell'art. 3, senza quindi la connotazione di gravità . In ogni caso il soggetto che richiede l'agevolazione deve presentare la documentazione sanitaria richiesta, ovvero i certificati della Asl per quanto riguarda l'invalidità (verbale L. 104/92) ma abbinando anche un certificato del Centro di Cura - quindi struttura pubblica - che specifica la malattia e la necessità dell'ausilio.