Prima di rispondere al quesito posto, vorrei innanzitutto esprimere la mia solidarietà alla giovane interlocutrice. Convivere con una malattia cronica può non essere facile: le cure coinvolgono tutto l'arco dell'esistenza ed il programma terapeutico "quotidiano" risulta avere un carattere particolarmente invasivo sugli impegni professionali e personali di chi ne è affetto, mettendo ogni giorno a dura prova la tenuta personale e familiare.
Tutto ciò può risultare ancora più difficile se ci si deve confrontare/scontrare con l'insensibilità e l'indifferenza di alcuni e con norme e regolamenti di non sempre facile comprensione, spesso mal applicate o non applicate del tutto.
Tornando alla questione sottoposta - come altre volte sottolineato (si veda al riguardo "Riconoscimento invalidità per FC: una volta per sempre?", domanda del 09.02.08) non vi è alcun dubbio che "i soggetti affetti da fibrosi cistica che presentino insufficienza respiratoria in trattamento continuo d'ossigenoterapia o ventilazione meccanica, a cui sia stata riconosciuta un'indennità di accompagnamento", rientrino di diritto tra i soggetti esonerati dalle visite (così come previsto dal D.M. 02.08.2007). Pertanto, nel caso in cui l'INPS non riconosca il diritto all'esonero da ulteriori visite mediche di controllo e di revisione della permanenza dello stato invalidante, nonostante la persona rientri pienamente nel caso sopraccitato, è possibile perseguire due strade:
- fare ricorso al Comitato Provinciale dell'INPS, allegando documentazione sanitaria probatoria, oppure
- avviare un ricorso davanti ad un giudice con l'assistenza di un legale, anche tramite l'assistenza di un patronato.
Se invece la nostra interlocutrice, ancorché affetta da fibrosi cistica, non presenti anche uno solo degli ulteriori requisiti precedentemente evidenziati, non dovrebbe avere diritto all'esonero dalle visite. (Il condizionale è d'obbligo data la non completa chiarezza della normativa - vedere sempre al riguardo "Riconoscimento invalidità per FC: una volta per sempre?", domanda del 09.02.08).
In questo caso è consigliabile presentarsi a visita di accertamento, documentando la propria situazione clinica con certificazione sanitaria adeguata e ben dettagliata.
Se nel corso della visita di controllo si verrà riconosciuti tra i soggetti esonerati da successive visite, si potrà chiedere in tale sede l'annotazione relativa al diritto all'esonero.
Riferimenti normativi:
· Legge 09.03.2006, n. 80: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione".
· Decreto Ministeriale 02.08.2007: "Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante".
· Nota 30.05.2008 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali: "Applicazione del DM 02.08.2007".
· Messaggio INPS n. 12727 03.06.2008: "Applicazione del DM 02.08.2007".
· Circolare INPS 21.07. 2008 n. 77: "Progetto invalidità civile".