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6 Ottobre 2017

La patente di guida nei casi di invalidità

Autore: Gerardo
Domanda

Ho una patente di categoria speciale per autobus. Se facessi richiesta dei benefici relativi alla legge 104 mi verrebbe declassata la patente? Grazie. Buon giorno.

Risposta

Per tutte le patenti, anche professionali, la Commissione Medica Locale ha la funzione di accertamento, anche in caso di altre malattie e patologie (oltre alle minorazioni e mutilazioni fisiche) ai fini della validità/durata limitata nel tempo della patente, in relazione alla gravità della patologia accertata. Le patologie ritenute pericolose per la guida di un veicolo si trovano nell’art. 320 app. II al titolo IV del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada e in estrema sintesi sono: affezioni cardiovascolari, diabete, malattie endocrine, malattie del sistema nervoso, malattie psichiche, uso di sostanze psicoattive (farmaci – alcool – sostanze stupefacenti), malattie del sangue e malattie dell’apparato urogenitale; inoltre, la Commissione Medica Locale effettua l’accertamento anche negli altri casi espressamente previsti dall’articolo 119, c. 4, del Codice della Strada: persone ultra sessantacinquenni con patente CE; persone ultrasessantenni con patente D; soggetti invitati a sottoporsi a revisione di patente da parte della Prefettura, Questura, Motorizzazione Civile, ecc.

Il soggetto affetto da FC, se riconosciuto disabile dalle competenti Commissioni Mediche, deve dichiarare la sua disabilità e pertanto potrà essere invitato a seguire questo iter.

Per ottenere il rilascio di una delle patenti (possono essere rilasciate le patenti A, B, C o D) il disabile dovrà sottoporsi a una visita d’idoneità presso la Commissione Medica Locale preposta a tale accertamento (solitamente almeno una Commissione per provincia) ma la visita può essere richiesta anche presso una Commissione diversa da quella di residenza; in tal caso, tuttavia, è discrezione della stessa accettare o meno tale istanza di accertamento.

La visita d’idoneità si richiede presentando un certificato medico redatto su un apposito modulo unitamente a un documento di riconoscimento; qualora il disabile sia già titolare di una patente questa andrà esibita.

Nel corso della visita potrà essere esibita ulteriore documentazione clinica e il disabile può, se lo ritiene necessario, farsi assistere, a sue spese, da un medico di fiducia.

Nel caso della Fibrosi Cistica il Centro di Cura dovrebbe certificare, nei casi più semplici e privi di complicanze, che “l’attuale situazione clinica del paziente non presenta complicanze tali da pregiudicare la sicurezza alla guida, né comporta l’assunzione di farmaci che possano influire negativamente sullo svolgimento di tale attività”. In questi casi solitamente il rinnovo è datato a 10 o 5 anni.

I tempi di scadenza della patente vengono stabiliti dalla Commissione sulla base della valutazione effettuata, della documentazione prodotta, della condizione del paziente al momento della richiesta e delle eventuali complicanze (diabete, ossigenoterapia, …). Possono variare da 10, 5, 3 anni o anche meno, come per esempio nel caso della presenza del diabete: questa di solito limita la validità della patente a non più di 3 anni sulla base del certificato che deve essere rilasciato dal diabetologo.

A conclusione del percorso, verrà rilasciata la patente di guida.

Dott.ssa Vanessa Cori, Assistente Sociale (Lega Italiana Fibrosi Cistica Onlus)


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