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7 Ottobre 2010

Diritto a scegliere la sede di lavoro e a rifiutare trasferimento in altra sede per un portatore di handicap

Autore: Rosario
Domanda

Salve, sono un docente di scuola superiore e vincitore di concorso pubblico. Sono stato riconosciuto portatore di handicap (Art. 3 comma 1), ma il mio dirigente scolastico mi dice che “e’ carta straccia” e vuole farmi trasferire lo stesso in altra sede. Ma “chi ha ottenuto il comma 1 ha diritto a scegliere (dove ciò sia possibile per disponibilità di posti) la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e a rifiutare il trasferimento in altra sede” ? (vedere quesito di questo sito sito del 9/11/2009). Sono disperato perchè nessuno mi sa rispondere in modo preciso e puntuale per dare risposte esaustive al mio dirigente scolastico, citando riferimenti normativi!!! Cordiali saluti.

Risposta

Alle persone riconosciute “portatori di handicap, art. 3 comma 1”, la legge riconosce il diritto alla scelta prioritaria tra le sedi disponibili, in caso di assunzione tramite concorso, e la precedenza in sede di trasferimento a domanda, purchè abbiano in contemporanea un grado di invalidità superiore ai 2/3. Il relativo riferimento normativo è l’art. 21 commi 1 e 2 della legge 104 del 1992.

Il diritto a scegliere (dove ciò sia possibile per disponibilità di posti) la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e a rifiutare il trasferimento in altra sede è invece riconosciuto soltanto ai portatori di handicap, art. 3 comma 3 (art. 33 comma 6 della legge 104 del 1992).

Riferimenti normativi: Legge 05.02.1992, n. 104 : “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” – art.21 comma 1 e 2 e art. 33 comma 6.

Donatella Fogazza, Ass. Sociale, Centro Regionale FC di Palermo


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