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9 Dicembre 2010

Indennità di accompagnamento: un supporto probabilmente negato in futuro

Autore: Silvia
Domanda

L’emendamento del governo del luglio 2010 stabiliva che l’indennità di accompagnamento fosse corrisposta alla persona non in grado di compiere gli atti elementari della vita. In questi si comprendevano solo gli atti elementari: fare il bagno, vestirsi, uso del bagno, mobilità, continenza, alimentazione. Con la nuova definizione non si riteneva rilevante la necessità di assistenza continua nel caso di impossibilità allo svolgimento degli atti strumentali della quotidianità. Sono atti strumentali della vita quotidiana la capacità di usare il telefono, di fare acquisti e gestire il denaro, di preparare il cibo, di governare la casa, di cambiare la biancheria, di usare i mezzi di trasporto, di essere responsabili nell’uso dei farmaci, di essere capaci di maneggiare il denaro. Fortunatamente l’emendamento, ritenuto inopportuno ed eccessivamente restrittivo, fu ritirato. A distanza di tre mesi dall’approvazione della Legge 122/2010 di conversione del Decreto-legge 78/2010, l’INPS, con una Comunicazione del 20 settembre 2010 (interna e non diffusa nel sito ufficiale) del Direttore Generale a tutti i Dirigenti regionali INPS, fornisce le “Linee Guida operative in invalidità civile”. l’INPS, nelle sue Linee Guida, sembra riprendere la logica dell’emendamento (non approvato dal Parlamento) relativa agli atti quotidiani della vita (tratto da Handylex.com). Da questo ne consegue che il malato di fibrosi cistica adulto, anche se in ossigenoterapia, non riceverà mai più in futuro l’indennità di accompagnamento, così come il genitore che per la salute del figlio è costretto ad allontanarsi definitivamente dal lavoro o ridurne l’orario per assistere il figlio nella fisioterapia e nelle cure quotidiane. Inoltre, a noi è successo che, dopo una prima visita da parte dei medici dell’ASL, effettuata a luglio, pochi giorni fa ci è stato comunicato che la precedente commissione medica non ha competenza, ossia (letto fra le righe), dato che aveva espresso un parere positivo, i medici della prossima commissione (in questo caso medici INPS, non ASL), dovranno valutare nuovamente il minore. L’ANMIC, già al corrente delle nuove linee guida, ci ha detto che, anche in caso di positività della seconda commissione, potremmo essere rigiudicati dall’INPS una terza volta. Per questa vergogna l’ANMIC si è mossa incaricando legali e scrivendo a giornali, Inps e ministero. Gli assistenti sociali dei centri FC si sono mossi in favore dei malati, magari inviando una lettera al ministro della salute e al direttore dell’Inps, in cui si spieghi che fra gli atti fondamentali della vita sarebbe il caso di aggiungere il RESPIRARE? E noi malati o parenti di malati, come possiamo fare in modo che questa indecenza cessi?

Risposta

Le preoccupazioni espresse dal nostro interlocutore non possono che essere condivise.

Nelle linee guida a cui si fa riferimento, recentemente emanate dal Direttore Generale a tutti i propri Direttori Regionali (20 settembre 2010), l’INPS esprime le sue indicazioni circa i criteri medico-legali che dovrebbero essere applicati nella valutazione dei requisiti sanitari per la concessione dell’indennità di accompagnamento.

Tali indicazioni (che ricalcano in gran parte quanto contenuto nell’emendamento di origine governativa poi cassato in sede Parlamentare pochi mesi fa), contengono chiaramente delle differenze sostanziali rispetto alla normativa vigente e costituiranno il riferimento operativo cui i medici INPS si dovranno attenere nella valutazione dell’invalidità civile: non pare quindi infondato il timore che tali linee guida – all’atto pratico – possano finire per essere prevalenti sulle stesse disposizioni di legge, con un impatto molto significativo sulle future concessioni dell’indennità di accompagnamento.

La situazione è seria ed interessa non soltanto i pazienti affetti da fibrosi cistica, ma un notevole numero di persone. Per tale motivo, in queste settimane, tale importante questione è già stata sottoposta all’attenzione delle sedi competenti e dell’opinione pubblica, attraverso il coinvolgimento del maggior numero di forze politiche e sociali variamente interessate: associazioni di volontariato, di categoria, sindacati, sedi di partito, associazioni civiche come il tribunale per i diritti del malato, operatori sanitari e sociali, mass-media, ecc. (nello specifico anche la Lega Italiana FC, con il suo Servizio Sociale, ndr).

Relativamente alla seconda questione posta (possibilità di essere sottoposti a doppia visita in sede di accertamento o revisione della condizione di invalidità, handicap e disabilità), le recenti disposizioni prevedono che il cittadino che chiede l’accertamento o la revisione possa ottenere una valutazione unanime oppure no. Nel caso di valutazione non unanime dovrà sottoporsi a nuova valutazione presso la commissione INPS; nel caso di valutazione unanime teoricamente non ci dovrebbero essere problemi. Tuttavia, anche nel caso di valutazione unanime, viene prevista la possibilità di essere nuovamente sottoposti a visita (c.d. visita diretta), nel caso in cui il Responsabile del Centro Medico Legale territorialmente competente (o di altro medico dell’istituto da lui all’uopo delegato) – a cui compete la validazione del giudizio unanime – dovesse riscontrare elementi tali da non consentire l’immediata validazione del verbale. Ed ancora, nell’ambito della validazione il responsabile del Centro Medico Legale, anche successivamente all’invio del verbale, segnala posizioni da sottoporre ad ulteriori accertamenti alla Commissione Medica Superiore che effettua il monitoraggio complessivo sui verbali. Inoltre, al fine di realizzare obiettivi di omogeneizzazione valutativa, la Commissione Medica Superiore cura l’effettuazione dell’attività di verifica campionaria, da realizzare in una percentuale variabile tra il 2 ed il 5% dei verbali, indipendentemente dal loro esito, attraverso un controllo sulla base degli atti da parte di Centri Medico Legali dislocati in Regioni diverse da quelle in cui è avvenuto l’accertamento.

È evidente, quindi, come ciò possa comportare, per molti cittadini, la concreta possibilità di essere sottoposti ad ogni accertamento o revisione ad almeno due visite, prima di conoscerne l’esito. Sempre che la Commissione Medica Superiore non decida di sottoporlo ad ulteriori accertamenti, come sopra specificato.

Oltre allo spreco di risorse pubbliche, tutto ciò creerà notevoli disagi ai cittadini e ritardi nelle tempistiche, in netto contrasto con l’intento del legislatore (art. 20 D.L. 78/2009) che aveva introdotto il nuovo sistema con l’obiettivo di realizzare “una generale contrazione dei tempi di attraversamento del processo di erogazione delle prestazioni”

Le uniche eccezioni previste (Linee Guida Operative in Invalidità Civile 20 settembre 2010) riguardano le seguenti circostanze:

– casi in cui si sia proposta l’applicazione del DM 2.7.07;

– minori con patologie validamente documentate, soprattutto concernenti la sfera psichica o con patologie di tipo genetico-malformativo;

– soggetti inseriti in strutture di lungodegenza o in residenze protette;

– soggetti interdetti;

– soggetti di interesse geriatrico con perdita dell’autonomia personale;

– patologie neoplastiche di comprovata gravità.

Riferimenti normativi:

· Legge 3 agosto 2009, n. 102: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali”.

· Circolare INPS n. 131 del 28 dicembre 2009: “Art. 20 del D.L. n.78/2009 convertito con modificazioni nella Legge 102 del 3 agosto 2009 – Nuovo processo dell’ Invalidità Civile – Aspetti organizzativi e prime istruzioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti”.

· Comunicazione INPS del 20 settembre 2010: “Accertamenti di invalidità civile – implementazione dei criteri per l’accertamento diretto”.

Assistente Sociale Donatella Fogazza – Centro Regionale Fibrosi Cistica di Palermo


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