Sei in Home . Informati . Domande e Risposte . Indennità di frequenza per minori con fibrosi cistica

27 Marzo 2012

Indennità di frequenza per minori con fibrosi cistica

Autore: Rossella
Argomenti: Assistenza sociale
Domanda

Vorrei sapere come mai mi hanno accordato l’indennità di frequenza ma solo per i mesi estivi! La mia bambina deve compiere 8 anni e non è che la bambina magicamente d’estate guarisce. E’ giusto così o posso fare qualcosa?

Risposta

INDENNITA’ DI FREQUENZA

L’indennità di frequenza è stata istituita con la Legge 11 ottobre 1990, n. 289 per fornire un sostegno al reddito delle famiglie dei minori portatori di handicap. Questo beneficio economico viene concesso in periodi in cui la famiglia sostenga spese legate alla frequenza di una scuola (pubblica o privata) o di un centro specializzato per terapie o riabilitazione.

Gli interessati devono trovarsi in “stato di bisogno economico”, cioè dimostrare di avere un reddito inferiore a € 4.596,02annui per il 2012. La misura dell’indennità di frequenza è stata uniformata a quella dell’assegno mensile di assistenza, pari ad € 267,57 mensili, che spetta agli invalidi civili parziali. Non è prevista la 13° mensilità.

L’indennità di frequenza è concessa solo ai minori di anni 18. In sede di visita medica presso la commissione medica dell’ASL, deve essere stata riconosciuta una difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni della propria età.

FREQUENZA

La concessione dell’indennità è subordinata alla frequenza di centri ambulatoriali o di centri diurni anche di tipo semi-residenziali, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone disabili, frequenza di scuole, pubbliche o private, di ogni ordine o grado, a partire dall’asilo nido, quindi anche da 0 a 3 anni e frequenza di centri di formazione o addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti.

L’indennità mensile di frequenza non spetta nei periodi in cui il minore è ricoverato, purché il ricovero sia di carattere continuativo e abbia una significativa durata. Ogni anno, entro il 31 marzo, va presentata la dichiarazione di responsabilità circa l’ assenza di ricovero.

DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE

Per quel che riguarda la decorrenza dei periodi di frequenza, l’art. 2, comma 3, della Legge 289/90 precisa che:

“La concessione dell’indennità mensile di frequenza è limitata alla reale durata del trattamento o del corso e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento stesso ed ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza”.

Durata

L’indennità sarà pertanto corrisposta solo per i mesi effettivi di frequenza, che va comunicata all’inizio di ogni anno scolastico o di ogni periodo di riabilitazione all’ASL di appartenenza, con certificato di frequenza di un centro ambulatoriale pubblico (o privato convenzionato), nel quale siano specificati i periodi di inizio e fine del trattamento riabilitativo/terapeutico oppure il certificato di frequenza scolastica pubblica o privata di ogni ordine e grado, a partire dall’asilo nido (la Sentenza della Corte Costituzionale 20 – 22 novembre 2002, n. 467 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1 comma 3 nella parte in cui non prevede che l’indennità mensile di frequenza sia concessa anche ai minori che frequentano l’asilo nido). E’ valido anche il certificato di frequenza ai centri di formazione e addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale, con specificato il periodo e la durata del corso.

Revoca

Qualora dagli accertamenti risulti che la di frequenza ai corsi o durata del trattamento terapeutico o riabilitativo non è soddisfatta, il beneficio può in ogni momento essere revocato.

La revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento.

Per le mensilità riscosse in assenza del prescritto requisito della frequenza o della mancata comunicazione da parte del rappresentante legale del minore, può farsi luogo al recupero delle somme indebitamente percepite.

Nota di Redazione.

La questione sollevata è stata interpretata nel senso di concessione dell’indennità di frequenza “solo per il periodo di frequenza scolastica (settembre-giugno)” e non come si scrive “solo per il periodo estivo”, in quanto normalmente l’indennità è riconosciuta solo per i nove mesi di attività scolastica. Molte persone ignorano che è possibile richiedere l’indennità anche nei mesi estivi.

Assistenti Sociali Vanessa Cori e Anna Laura Rum, Lega Italiana Fibrosi Cistica, Roma


Se hai trovato utile questa risposta, sostieni la divulgazione scientifica

Dona ora