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19 Gennaio 2018

Indennità di frequenza e indennità di accompagnamento: normative di legge

Autore: Fiore
Argomenti: Assistenza sociale
Domanda

Salve, mio figlio è affetto da fibrosi cistica. Da quando è nato l’abbiamo saputo, abbiamo fatto tutto l’iter sanitario per l’invalidità e la legge 104. Gli hanno riconosciuto l’assegno di accompagnamento, ma non dovrebbe percepire anche la pensione? Grazie anticipatamente.

Risposta

Ai minori di età affetti da fibrosi cistica, riconosciuti invalidi civili dalle competenti Commissioni Mediche Asl/Inps, viene erogata una provvidenza economica che, a seconda della valutazione medico legale che il minore riceve, è l’indennità di accompagnamento o l’indennità di frequenza, entrambe prestazioni economiche assistenziali, non reversibili, erogate a domanda e non cumulabili tra loro. Mentre la concessione dell’indennità di accompagnamento, introdotta dalla legge n.18 del 1980, prescinde dall’età e dalle condizioni reddituali del soggetto richiedente ed è riconosciuta agli “invalidi civili totali e permanenti che, per malattie fisiche o psichiche, si trovino nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore” o, “non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua” (attraverso l’erogazione in 12 mensilità), la concessione dell’indennità di frequenza, istituita con la legge n.289/1990, è esclusivamente riservata ai cittadini minori di 18 anni, che si trovino in uno stato di bisogno economico, riconosciuti “minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età” o “minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore”. La concessione dell’indennità di frequenza è oltretutto subordinata alla frequenza, continua o anche periodica, di centri ambulatoriali o di centri diurni, scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale ed è erogata per tutta la durata della frequenza, fino a un massimo di 12 mensilità.
Seppur solitamente è ammesso il cumulo tra provvidenze economiche rivolte agli invalidi civili, per poche eccezioni, come nel caso di cui parliamo, questo non è previsto. L’incompatibilità tra l’indennità di frequenza e quella di accompagnamento è espressamente indicata dall’art. 3 della legge n. 289/1990: “L’indennità mensile di frequenza è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero e non è concessa ai minori che hanno titolo o che già beneficiano dell’indennità di accompagnamento di cui alla L. 28 marzo 1968, n. 406, alla L. 11 febbraio 1980, n. 18, e alla L. 21 novembre 1988, n. 508 […]”.

È quindi chiaro che il minore affetto da fibrosi cistica non può usufruire contemporaneamente delle due provvidenze economiche. In sostanza, non esiste la possibilità di percepire sia la pensione che l’indennità di accompagnamento (ndr).

Dr.ssa Vanessa Cori - Assistente Sociale, Lega Italiana Fibrosi Cistica, Roma


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