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27 Ottobre 2015

Non è necessario essere invalidi al 100% per poter fruire dei benefici previsti dalla legge 104/92 sull’handicap

Autore: Angela
Argomenti: Assistenza sociale
Domanda

Ciao a tutti. Sono una “giovane” di 38 anni malata di fibrosi cistica, ho una invalidità civile del 72% da sempre; anni fa per ben due volte ho tentato di fare richiesta per ottenere i benefici della Legge 104, ma è stata bocciata sul nascere. Mi era stato detto che in Piemonte se non si ha il 100% non si viene neanche considerati.
Voi potete darmi eventualmente qualche consiglio su come procedere oppure è corretto che non mi spetti? Grazie mille.

Risposta

Si sta diffondendo sempre più l’errata informazione circa la correlazione quasi obbligatoria tra status di invalido civile grave (100%) e condizione di handicap grave. Le due condizioni non sono l’una la conseguenza dell’altra: non è necessario essere invalidi al 100% per trovarsi in una situazione di gravità prevista dall’art. 3 comma 3 della legge sull’handicap, come è invece possibile trovarsi in una condizione di handicap in forma di gravità, pur non avendo ottenuto il riconoscimento dell’invalidità civile. Le domande per ottenere i benefici inoltre sono distinte, come diversi sono i criteri di valutazione dei due accertamenti e come differenti sono le commissioni mediche che esaminano e valutano la situazione del richiedente, tanto che quest’ultimo si vede consegnare al proprio domicilio due verbali distinti per l’uno e per l’altro riconoscimento.

Il paziente con fibrosi cistica, per caratteristica della patologia, rientra a pieno titolo nella definizione data dal comma 1 dall’art. 3 della legge 104/92 e, considerato che “la minorazione ha ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”, ancor meglio nel comma 3 relativo alla connotazione di gravità, e pertanto può beneficiare del diritto.

Per risolvere il problema si possono facilmente individuare quelle che sono le differenze rilevanti che impediscono fraintendimenti.
Prima di tutto è bene chiarire che, dal punto di vista giuridico, il concetto di disabilità è contemplato nella Legge 104 del 1992 mentre l’invalidità civile, al contrario, è disciplinata dalla Legge 118 del 1971 e dalle successive modifiche. Lo stato di disabilità riguarda tutti coloro i quali hanno una “minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e che è tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”; in questo caso la valutazione verte anche sulle conseguenze di tipo sociale che la minorazione comporta e non solo sull’accertamento di tipo fisico e per questo parliamo di “situazione di svantaggio sociale che risulta dalla combinazione tra menomazioni e contesto di riferimento della persona”.
È considerato invalido civile invece “la persona di età compresa tra i 18 e i 65 anni che presenta un’infermità fisica, psichica e/o intellettiva, congenita o acquisita, anche progressiva, che comporta una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo (superiore al 33%)”.

La disabilità è rilevabile da un punto di vista medico-sociale: il soggetto è considerato in relazione all’ambiente circostante e sono rilevanti le difficoltà che incontra a causa delle sue condizioni psico-fisiche. L’invalidità civile è rilevabile da un punto di vista medico-legale: è necessario attribuire un valore percentuale all’entità della minorazione che si collega alla riduzione della capacità lavorativa, senza per questo precludere la possibilità di poter svolgere un qualsiasi tipo di lavoro.

Infine, mentre la condizione di handicap non dà luogo a provvidenze economiche ma è la condizione indispensabile per poter usufruire di varie agevolazioni, tra cui i permessi lavorativi concessi ai lavoratori disabili e ai familiari che li assistono e il congedo retribuito di due anni solo per familiari che assistono disabili riconosciuti in situazione di gravità, la condizione di invalido civile permette il ricevere un beneficio economico, come la pensione di inabilità o l’assegno mensile di invalidità civile o ancora l’indennità di accompagnamento.

Trattandosi di due accertamenti distinti, è bene avere chiaro che la documentazione da presentare al momento della visita in Commissione Medica deve essere adeguata alla richiesta inoltrata. Per la valutazione dello stato di handicap è bene farsi rilasciare una relazione dal Centro di Cura Regionale, presso il quale si è seguiti, che specificatamente metta in evidenza, oltre agli aspetti clinici, anche tutti gli aspetti socio-relazionali del quotidiano per evidenziare lo svantaggio sociale, il peso quotidiano delle terapie e la difficoltà di inserimento sociale vissuto dal paziente.

Dott.ssa Vanessa Cori, Assistente Sociale, Lega Italiana Fibrosi Cistica - Onlus


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