Sei in Home . Informati . Domande e Risposte . Problemi lavorativi

30 Giugno 2008

Problemi lavorativi

Autore: Maria Elena
Argomenti: Assistenza sociale
Domanda

Il mio ragazzo ha 33 anni ed è affetto da fc, diagnosticata a 24 anni. E’ in cura presso il centro di Torino, dove ha sottoposto ai medici competenti la domanda che sto per porre, ma essi non hanno saputo dare risposta. Effettivamente il problema non è strettamente medico, ma non saprei a chi rivolgermi. Vengo al dunque: il mio ragazzo è medico e lavora molte ore al giorno presso una struttura privata. Dato l’orario di lavoro, spesso la sera non riesce a fare ginnastica respiratoria. Inoltre, quando va a fare i soliti controlli a Torino non ha alcun permesso aggiuntivo e deve prendersi per questo motivo giorni di ferie. 
Volevo sapere se la legge non tutela le persone con fc. Spero sia implicito che non è questione di pigrizia, ma credo che la ginnastica respiratoria sia troppo importante per la sua salute, per questo sono preoccupata. 
Ringrazio anticipatamente, distinti saluti

Risposta

Come già altre volte sottolineato, le leggi italiane prevedono agevolazioni e vantaggi – di tipo economico o meno – per i soggetti affetti da malattie croniche (vedere al riguardo “Provvidenze socio-assistenziali per persone invalide civili e loro familiari“, domanda del 31.01.07). Agevolazioni e vantaggi, che possono riguardare anche tutti i cittadini affetti da fibrosi cistica, in cerca di un lavoro o già con un rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, anche a tempo determinato. A tale riguardo, per beneficiare delle opportunità indicate dalla legislazione vigente è fondamentale, in primo luogo, che venga richiesta, accertata e riconosciuta la condizione di invalido civile e di persona disabile da parte della Commissione della ASL competente per territorio di residenza (vedere al riguardo anche il libretto “Indagine conoscitiva su inserimento lavorativo dei pazienti con fibrosi cistica e legislazione vigente”, facilmente visionabile e scaricabile dal sito www.sifc.it). Tuttavia, tali riconoscimenti non bastano per richiedere le agevolazioni previste in ambito lavorativo, come ad esempio quelle relative all’orario di lavoro. Infatti, requisito altresì indispensabile per far valere il diritto a tutte o ad alcune delle varie agevolazioni, è il possesso – da parte del disabile – della certificazione di handicap (art. L. 104/92); il cui accertamento viene effettuato dall’apposita commissione Medica presso l’ASL, previa presentazione della domanda redatta sui moduli che si utilizzano per richiedere anche l’invalidità civile e/o i benefici della legge 68/99. La legge 104/92 (“legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”), all’art. 3 individua i soggetti aventi diritto al riconoscimento dello stato di handicap e stabilisce i criteri per la definizione dell’handicap che può essere di due tipi:

  • riconoscimento handicap: in base al comma 1 si configura come situazione di handicap e viene riconosciuta a colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale di emarginazione.
  • riconoscimento handicap grave: in base al comma 3 si configura come handicap in situazione di gravità e viene riconosciuto quando “la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”. Il riconoscimento di handicap – definito secondo l’art. 3 della citata legge – prevede agevolazioni differenti a seconda che si venga riconosciuti portatori di “handicap” (c.1) o portatori di “handicap grave” (c. 3). Solo chi ottiene il riconoscimento di “handicap grave”, infatti, può richiedere di usufruire della riduzione retribuita dell’orario di lavoro, che consente di conciliare tempo di lavoro e tempo per le terapie.

Le agevolazioni riguardano i genitori – naturali, adottivi o affidatari – e i parenti entro il 3° grado di persona con grave handicap, ma anche i lavoratori disabili stessi. Il lavoratore a cui venga riconosciuto uno stato di handicap grave ha pertanto diritto: -a tre giorni di permesso mensile retribuiti e coperti dai contributi figurativi, oppure -a due ore di permesso giornaliero (con orario di lavoro pari o superiore alle 6 ore quotidiane) o a un’ora di permesso giornaliero (se l’orario di lavoro è inferiore alle 6 ore). E’ possibile variare la tipologia del permesso richiesto da un mese all’altro modificando la richiesta precedente; tale possibilità – in casi eccezionali e solo se sopravvengono esigenze improvvise e non prevedibili – è prevista anche nell’ambito di uno stesso mese. In caso di rapporto di lavoro con part-time verticale (lavoro solo in alcuni giorni la settimana, o in determinati periodi temporali, ad orario pieno o ridotto nelle giornate lavorative), il numero dei giorni di permesso spettanti va ridimensionato proporzionalmente arrotondando all’unità superiore o inferiore ( a secondo se la frazione supera 0,50 o è invece inferiore o pari). Qualora il rapporto di lavoro sia di part-time orizzontale (orario ridotto quotidianamente), i giorni di permesso saranno comunque 3 e la loro retribuzione, nonché la contribuzione relativa, sarà ridotta proporzionalmente, calcolata in base al numero di ore dichiarate nel contratto di lavoro part-time. I tre giorni di permesso mensile possono essere fruiti anche in sei mezze giornate; nel caso di lavoratore con orario di lavoro non uniforme per tutti i giorni della settimana, bisognerà far riferimento all’orario effettivamente prestato nella giornata in cui si chiede la mezza giornata di permesso. Inoltre, sia il lavoratore riconosciuto portatore di handicap grave (l. 104/92, art. 3, c. 3), che quello riconosciuto “semplicemente” portatore di handicap (l. 104/92, art. 3, c. 1), hanno diritto a: – non essere trasferiti ad altra sede lavorativa senza il loro consenso; – scegliere la sede di lavoro più vicina al luogo di residenza. Sempre a tale riguardo, l’art. 21 della legge 104/92 afferma, inoltre, che la persona con grado di invalidità superiore a due terzi, assunta come vincitrice di concorso, o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. Infine, sempre per i lavoratori disabili, va ricordata la possibilità del prepensionamento: a decorrere dall’1 gennaio 2002 ai lavoratori con invalidità superiore al 74% viene riconosciuto, su richiesta dell’interessato, per ogni anno di lavoro svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione, utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva, fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa. Consiglio alla signora di richiedere la collaborazione dell’ Assistente Sociale con cui il Centro FC di Riferimento collabora, per ottenere il necessario sostegno affinché la questione posta possa riuscire ad ottenere una veloce risoluzione. Nel caso in cui – per svariate ragioni – tale figura professionale non fosse presente presso il Centro suddetto, la signora potrà contattarmi direttamente al seguente indirizzo di posta elettronica: fogazzadonatella@hotmail.com

Riferimenti normativi: -Legge 05.02.1992, n. 104: “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” -Circolare INPS n. 211 del 31.10.1996: Legge n. 104/1992 – Agevolazioni a favore dei genitori. -Circolare INPS n. 29 del 30.01.2002 -Legge n. 388 del 23.12.2000, art. 80 – comma 3 -Opuscolo: – giugno 2007, www.sifc.it

Ass. Soc. Donatella Fogazza
Centro Regionale Sicilano Fibrosi Cistica
Ospedale dei Bambini “G. Di Cristina


Se hai trovato utile questa risposta, sostieni la divulgazione scientifica

Dona ora