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28 Marzo 2010

Revisione assegno di accompagnamento

Autore: Gianfranco
Argomenti: Assistenza sociale
Domanda

Al controllo per il rinnovo dell’assegno di accompagnamento, hanno ridotto l’assegno a mio figlio, invalido civile 100%. Mio figlio è affetto da FC, ha 10 anni, è stato riconosciuto invalido civile al 100%, assume per vivere il creon 10000 e altre cose tra cui il deursil. Quindi, la mia domanda è questa: se la pensione di invalidità è stata riconosciuta al 100%, non è vero che l’assegno di accompagnamento dovrebbe essere equiparato alla stessa? Ma, con l’ultima valutazione della commissione medica per il rinnovo si evidenziava che il bambino stava apparentemente bene: apparentemente dico, grazie a tutto ciò che prende e che si fa giornalmente, altrimenti sarebbe probabilmente già spacciato. Ma nei mesi o negli anni si sa che con questa malattia le cose cambiano. Quindi, cosa dovrei fare? Una richiesta di riesame? La declassazione dell’assegno di accompagnamento parte non dai medici della commissione ma dal medico INPS: non credo che l’INPS debba incominciare a risparmiare da chi è nato invalido! Andassero a pizzicare chi non lo è, questo mi fa un po’ arrabbiare, poi se la legge permette di declassare l’accompagnamento economico mi va bene, benissimo, ma in tal caso il ricorso ci sta tutto. Distinti saluti.

Risposta

Come altre volte sottolineato (vedere al riguardo “Riconoscimento stato di invalido civile: revisione e scadenze” – domanda del 15.04.2008 – e relativi riferimenti normativi), in fase di visita per il riconoscimento dello stato di invalido civile, la Commissione Medica competente può stabilire che la persona sottoposta ad accertamenti debba essere richiamata a visita di revisione dopo un periodo prestabilito.

Nel caso in cui l’interessato rientri nelle situazioni previste nel Decreto Ministeriale del 2 agosto 2007 (vedere al riguardo “Riconoscimento invalidità per Fc: una volta per sempre?” – domanda del 09.02.2008 – e relativi riferimenti normativi), può opporsi all’eventuale visita di revisione appellandosi al decreto stesso, producendo eventuale documentazione sanitaria o rimandando a quella già presentata al momento della visita di accertamento precedente. In caso contrario, bisogna sottopporsi nuovamente a visita entro la data prevista, pena la sospensione del pagamento delle provvidenze economiche. Ad ogni revisione la Commissione (dal primo gennaio 2010 integrata da un medico INPS) valuterà se e quale provvidenza economica riconoscere ulteriormente. La nuova valutazione non è vincolata a quella precedente, ma alle condizioni di salute dell’interessato nel momento in cui viene sottoposto a visita. Può avvenire quindi che la gravità delle condizioni cliniche venga ritenuta inferiore, uguale o superiore alla volta precedente e di conseguenza verrà confermato o meno il diritto all’una o all’altra delle provvidenze previste.

Naturalmente, se si ritiene – come nel caso in esame – che la gravità delle condizioni cliniche dell’ interessato rientri nella fattispecie prevista per ottenere il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento piuttosto che in quella prevista per ottenere il riconoscimento all’erogazione dell’indennità di frequenza, è sempre possibile – e diritto del cittadino – presentare ricorso contro le decisioni contenute nei verbali emessi dalle Commissioni mediche.

A prescindere dal grado di invalidità riconosciuto in precedenza, se nel corso del tempo le condizioni cliniche della persona interessata subiscono un persistente peggioramento può essere presentata richiesta di visita di aggravamento, anche prima della scadenza della eventuale visita di revisione prevista. Se si è fatto ricorso, tuttavia, non è possibile avviare alcuna procedura fino al momento della sentenza.

In ultimo, relativamente al quesito posto sull’equiparazione dell’indennità di accompagnamento con la pensione di inabilità, è bene precisare che la “percentuale di invalidità civile”, riconosciuta dalle Commissioni mediche competenti, si riferisce – in termini percentuali appunto – a quanto la minorazione di cui si è affetti incida sulla capacità lavorativa. Chiaramente, tale criterio di valutazione è da escludersi nel caso di minorenni, non potendo essere presa in considerazione – sotto il profilo medico e legale – la capacità di lavoro prima del 18° anno di età.

Come più volte ribadito, infatti, (vedere al riguardo “Provvidenze socio-assistenziali per persone invalide e loro familiari” – domanda del 31.01.2007 – e relativi riferimenti normativi) ai minorenni riconosciuti invalidi civili non viene attribuita una percentuale di invalidità, ma il diritto – in relazione al grado di “gravità” riconosciuto dalla competente Commissione medica alla situazione clinica del soggetto interessato – all’erogazione dell’indennità di frequenza o dell’indennità di accompagnamento. È pur vero che convenzionalmente (ma solo convenzionalmente, per i motivi sopraccitati) la prima viene equiparata ad una invalidità parziale e la seconda ad una invalidità totale. L’equiparazione tuttavia si ferma qua: le provvidenze economiche previste per i minori non hanno infatti un vero e proprio corrispettivo con quelle previste per i maggiorenni e l’indennità di accompagnamento prevista per i minorenni non corrisponde in realtà alla pensione di invalidità erogata ai maggiorenni riconosciuti invalidi al 100%.

Assistente Sociale Donatella Fogazza - Centro Regionale Fibrosi Cistica di Palermo


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