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1 Dicembre 2014

Trasferirsi per lavoro, con figlio FC, in altro Paese della Comunità Europea

Autore: Rosi
Domanda

Salve a tutti e grazie per il vostro lavoro. Sono la mamma di una bambina con FC che a breve dovrebbe cominciare la cura con kalydeco (mia figlia ha mutazione G551D). Il mio problema è il seguente: dovendomi trasferire molto probabilmente a Malta per lavoro, mia figlia come potrebbe continuare a ricevere le cure e i presidi che riceve dall’ASL di appartenenza? Noi siamo seguiti dall’ospedale dei bambini di Palermo, ci sono leggi che possono regolare ciò? Grazie

Integrazione alla domanda

Io sono una borsista dell’università e mi occupo di ricerche sul cancro alla mammella, noi abbiamo una collaborazione con l’università di Malta, e molto probabilmente potrei ottenere una borsa o un assegno per poter lavorare li, sia io che mio marito (siamo colleghi), al momento non so se eventualmente dovremmo cambiare nazionalità, tutto credo dipenderà dalle proposte che ci verranno fatte. Però, prima di valutare se accettare una proposta del genere, per me è importante sapere se mia figlia può continuare ad avere delle agevolazioni a livello di farmaci gratuiti (i prezzi per esempio del colfinair sono elevati), se può continuare ad effettuare i controlli periodici e, cosa molto importante, continuare ad avere kalydeco (sperando che lo inizi al più presto). Spero tanto di aver dato le indicazioni necessarie ringraziandovi ancora vi auguro buon lavoro.

Risposta

Quando un lavoratore si trova nella condizione di svolgere temporaneamente un lavoro in uno stato estero facente parte dell’Unione Europea, è importante organizzarsi per tempo per ottenere le cure necessarie per se e per i familiari a carico.

Avere chiaro il motivo del viaggio e la tipologia di contratto di lavoro incide sulle differenti procedure da attivare per ottenere la garanzia dell’assistenza sanitaria. Pur avendo garanzia delle cure grazie agli accordi tra Stati, è sempre bene comunque stipulare un’assicurazione privata che copra eventuali difficoltà, necessità e rischi.

Da una interpellanza al Governo maltese, al quale abbiamo richiesto informazioni circa la disponibilità del farmaco Kalideco – Ivacaftor, questo ci ha comunicato che il farmaco non risulta, al momento, disponibile a Malta. Per tale motivo è necessario mantenere la fornitura dall’Italia e, per ovvi motivi, anche la residenza, rifornendosi periodicamente (cura trimestrale) durante il soggiorno all’estero.

Per quanto concerne le cure all’estero, un borsista universitario dovrebbe rientrare nella categoria contrattuale di “lavoratore privato subordinato”. In questo caso specifico, trattandosi di stato comunitario, la procedura che il Ministero della salute indica per le cure all’estero è la seguente e si distingue così:

  1. qualora la persona mantenga la residenza in Italia
  2. qualora la persona trasferisca anche la residenza nel nuovo stato.

1 – Se non si trasferisce la residenza all’estero: prima di partire la persona si deve assicurare di possedere la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) che permette una copertura sanitaria limitata alle cure necessarie.

In alternativa, se la necessità è un’assistenza sanitaria completa alla pari degli assistiti del paese dove si svolge l’attività si può richiedere, prima di partire, alla ASL di appartenenza il modello S1 (Nota – 7 febbraio 2012 – PD S1 S2 e SEDs; Nota 20 luglio 2010 Documenti portabili e SED’s; Circolare 28 settembre 1993).

Il modello S1, che ha validità annuale, rinnovabile per l’intera durata dell’occupazione e che deve essere rilasciato per ciascuno dei familiari, viene emesso presentando (Nota 11 luglio 2012 – A1 S1 chiarimenti):

· il modello A1 rilasciato dall’Istituto previdenziale con validità di due anni (questo documento attesta che il lavoratore resta assicurato con la legislazione sociale italiana per il periodo dello svolgimento del lavoro all’estero);

· l’autorizzazione del Paese estero (dal terzo anno in poi) alla prosecuzione del regime di sicurezza sociale italiano notificata per il tramite delle sedi INPS competenti e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Nota 2 novembre 2006 Nuova procedura art. 17).

Durante il soggiorno, se si dovesse aver bisogno di cure mediche, presentando la TEAM o il certificato sostitutivo al medico, all’ospedale pubblico o alla struttura convenzionata, si avrà diritto a tutte le cure medicalmente necessarie anche se non sono urgenti (Nota 21 maggio 2004 – Regolamento 631/04 allineamento dei diritti); (Decisione S1 del 12 giugno 2009). Le prestazioni sono gratuite, salvo il pagamento dell’eventuale ticket o di altra partecipazione alla spesa che è a diretto carico della persona e non rimborsabile.

Se, per una qualsiasi ragione, non si è potuto utilizzare la TEAM (o il certificato sostitutivo provvisorio), vanno conservate le ricevute e l’eventuale documentazione sanitaria per richiedere il rimborso delle spese sanitarie sostenute al rientro in Italia (alla ASL di appartenenza).

Se il soggiorno all’estero supera i 30 giorni ed è stata utilizzata la TEAM, si deve comunicare alla propria ASL la sospensione del medico di famiglia, come previsto dalle norme in vigore; se invece si utilizza il modello S1 sarà la ASL a provvedere direttamente a sospendere il medico di famiglia.

2 – Se si trasferisce la residenza all’estero per motivi di lavoro, prima di partire è necessario chiedere alla propria ASL il modello S1. Quando si arriva a destinazione, bisogna ricordarsi di presentarlo, insieme a quello dei propri familiari, presso una Cassa del Paese selezionato. Si avrà diritto, insieme ai propri familiari, a ricevere l’assistenza completa alla pari degli assistiti del luogo. Le prestazioni sono gratuite salvo il pagamento dell’eventuale ticket o di altra partecipazione alle spese che sono a carico della persona e non sono rimborsabili.”

dott.ssa Vanessa Cori Assistente Sociale Lega Italiana Fibrosi Cistica Onlus


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